Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4053 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4053 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENVENUTO GENNARO N. IL 03/10/1968
avverso la sentenza n. 709/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9709/2014

Considerato che:
Benvenuto Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del
24/10/2013, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14/7/2009,
rideterminava la pena inflitta in anni due di reclusione ed C 1.000,00 di multa per il reato di cui
all’art. 648 cod. pen., previa dichiarazione di non doversi procedere per i reati di cui ai capi

comma 1, lett. e); si duole dell’errata applicazione degli artt. 69 e 161 cod. pen. .
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto che la pena è stata rideterminata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

b),. C) e D), perché estinti per prescrizione, chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606,

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