Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40528 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40528 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Parisi Sarina, nata il 5 ottobre 1961
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 14 ottobre 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 05/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. — Con ordinanza del 14 ottobre 2014, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la
richiesta di riesame proposta dall’indagata avverso il decreto di sequestro preventivo
emesso dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme il 3 luglio 2014, in relazione al reato di
cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, per l’emissione di fatture per operazioni
inesistenti, volte a documentare la vendita di materiale inerte in misura notevolmente
eccedente rispetto alla capacità tecnica e alla disponibilità di mezzi di trasporto della

2. — Avverso l’ordinanza l’indagata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice. Si
lamenta, in particolare, che nel caso di specie l’utilizzatore delle fatture non è stato
incriminato ex art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e ciò — secondo la difesa — esclude il
dolo specifico del reato ex art. 8 del medesimo d.lgs. Mancherebbe, in altri termini,
l’indicazione di un eventuale risparmio di imposta nel quale consisterebbe il profitto
dell’operazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. — Il ricorso è inammissibile, perché basato su un motivo manifestamente
infondato, che costituisce la mera riproposizione di una censura già rigettata dal
Tribunale.
In tema di reati tributari, la confisca per equivalente del profitto del reato di
emissione di fatture per operazioni inesistenti, astrattamente consentita dall’art. 1,
comma 143, della legge n. 244 del 2007, può essere disposta anche a carico
dell’emittente, a condizione che dalla commissione della condotta sia derivato un
effettivo risparmio di imposta per il destinatario delle fatture

(ex multis, sez. 3, 6

novembre 2013, n. 48104).
E ciò è quanto è esattamente avvenuto nel caso in esame, in cui l’impresa
destinataria delle fatture se n’è avvalsa registrandole nelle scritture contabili
obbligatorie e detenendole a fine di prova nei confronti dell’amministrazione
finanziaria, come è emerso dai controlli della Guardia di finanza effettuati sulla
contabilità di tale impresa, che ha utilizzato dalle fatture per realizzare un indebito
risparmio di imposta. Né tali affermazioni in punto di fatto sono state adeguatamente
contrastate con il ricorso.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
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società dell’indagata stessa.

, abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2015.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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