Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40524 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40524 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1. Gyurek Roman, nato a Trencin (Slovenia) il 17/11/1970;
2. Ducho Dusan, nato a Banovce Nad Bebravou (Slovenia) il 19/07/1980;
3. Società «TOP SPEED S.R.0.», in persona del legale rappresentante p.t.;
4. Società <>, in persona del legale rappresentante p.t..

avverso l’ordinanza del 02/01/2015 del Tribunale del riesame di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito, per i ricorrenti, l’avv. Franco Ferletic, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Gyurek Roman, Ducho Dusan e le società «TOP SPEED
S.R.0.» e «MARBON S.R.0.», in persona dei rispettivi legali rappresentanti,

Data Udienza: 30/04/2015

ricorrono, per il tramite del difensore di fiducia, per l’annullamento dell’ordinanza
del 02/01/2015 del Tribunale di Trieste che ha respinto l’istanza di riesame
proposta avverso il decreto del 12/12/2014 del Giudice per le indagini preliminari
di quello stesso Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui
agli artt. 40, lett. b), e 49, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (importazione di
gasolio contrabbandato come olio lubrificante e perciò sottratto al pagamento
delle accise), aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di
due articolati (e rispettivi rimorchi e prodotti trasportati) condotti dal Gyurek e

1.1.Con il primo motivo eccepiscono violazione di legge per errata
applicazione degli artt. 40 e 49, d.lgs. n. 504 del 1995 e 321, cod. proc. pen., e
assenza di motivazione e incoerenza in punto di “falsità dei documenti”.
Sulla premessa che la natura del materiale trasportato (gasolio al posto di
olio lubrificante) è stata accertata esclusivamente in base all’odore e al colore
della sostanza trasportata, lamentano che il Tribunale ha totalmente omesso di
motivare su quanto diversamente attestavano i risultati delle analisi chimiche
riportati nella documentazione accompagnatoria, documentazione di cui non è
mai stata contestata la falsità e che pure era stata certamente esaminata dal
Tribunale, sia pur solo per stigmatizzare la mancanza di indicazioni specifiche
circa il destinatario del trasporto.
1.2.Con il secondo motivo eccepiscono violazione degli artt. 112, Cost., e
335, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 44, d.lgs. n. 504 del 1995 e 301,
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Deducono, al riguardo, che l’ordinanza impugnata è totalmente carente di
motivazione in ordine alla confiscabilità dei mezzi di trasporto, di proprietà delle
società ricorrenti che sono del tutto estranee all’ipotizzato reato, come si
desume, per quanto riguarda la «MARBON S.R.0.», dal fatto che i camion
erano partiti dalla sede della «TOP SPEED>> e che i rapporti con gli autisti
erano tenuti dal legale rappresentante di quest’ultima, per quanto riguarda
quest’ultima dalla provenienza della merce (Polonia), dalle modalità di trasporto
(merce contenuta in fusti), dalla presenza di fatture di acquisto/vendita e analisi
chimiche, dall’oggetto sociale (trasporto per conto terzi).
1.3.Con il terzo motivo eccepiscono violazione degli artt. 275 e 321, cod.
proc. pen., e 41 e 42, Cost.
Riprendendo il tema già esposto con il secondo motivo lamentano
l’ingentissimo danno procurato dal sequestro dei mezzi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 ricorsi sono inammissibili perché totalmente infondati.
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dal Ducho e di proprietà delle due società ricorrenti.

3.11 20/11/2014, personale appartenente al Nucleo Operativo della Guardia
di Finanza di Trieste, aveva proceduto, presso il valico di frontiera di Fernetti, al
controllo dei due autoarticolati oggetto di successivo provvedimento di
sequestro.
Ciascuno di essi trasportava 26 contenitori di plastica da 1000 litri ciascuno,
contenenti una sostanza che, dall’esame visivo e olfattivo (colore e odore), gli
agenti avevano ritenuto trattarsi di gasolio e non dell’olio lubrificante indicato nei

La documentazione era altresì priva della indicazione del destinatario della
merce; gli autisti (che avevano effettuato il carico presso la sede della «TOP
SPEED>>) avevano affermato che istruzioni più precise sarebbero state indicate
dal loro capo solo durante il viaggio, in particolare in occasione di una sosta ad
Ancona.
Aggiunge il Tribunale che già in precedenza la «TOP SPEED» era rimasta
coinvolta in un episodio del tutto simile allorquando si accertò, sempre tramite
esame visivo e olfattivo, che il trasporto di 26 fusti contenenti 1000 litri ciascuno
di gasolio, contrabbandato per olio lubrificante, era accompagnato da appunti
manoscritti in possesso degli autisti che riportavano nominativi di distributori di
carburante dell’Italia meridionale.
I fatti, così come descritti nell’ordinanza impugnata, non sono oggetto di
contestazione.

4.1 ricorsi sono, come detto, totalmente infondati.
4.1. Va innanzitutto precisato che non hanno alcuna rilevanza le deduzioni in
fatto premesse al ricorso se non si traducono in altrettanti specifici motivi di
doglianza. Sicché non rilevano né “ex se”, né come termine di paragone con la
motivazione dell’ordinanza impugnata, le ragioni che avevano indotto il
medesimo Tribunale del riesame ad annullare i decreti di convalida dei sequestri
probatori emessi dal Pubblico Ministero.
4.2.Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale ha correttamente
spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza indiziaria dei reati
ipotizzati traendole dall’esame speditivo della merce trasportata ma anche da
altri elementi (l’incompletezza della documentazione di trasporto, di cui oltre si
dirà, destinata ad essere colmata da indicazioni orali che sarebbero state fornite
dal “capo” degli autisti durante il viaggio, il precedente controllo effettuato su
analogo trasporto) del tutto trascurati dai ricorrenti.
Il che esclude in radice il vizio di totale assenza di motivazione, essendo
chiaro che il Tribunale non solo ha implicitamente ritenuto inattendibile il
contenuto della documentazione di trasporto e delle analisi organolettiche, ma si

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documenti di trasporto.

è conformato al tipo di valutazione chiamato a svolgere, non potendosi certo
pretendere che, a livello indiziario, sia necessario un accertamento tecnico.
Non viola alcuna regola di giudizio il Tribunale che trae dalla riferita
percezione di odori o colori elementi di valutazione di sussistenza indiziaria del
reato quando, come nel caso di specie, a tale indizio si accompagnano ulteriori
elementi che corroborano il convincimento che la reale natura delle cose
trasportate non sia esclusivamente frutto della soggettiva valutazione
dell’accertatore.

documentazione di trasporto che, aldilà della formale contestazione del reato di
cui all’art. 49, d.lgs. n. 504 del 1995 (comunque ipotizzato nel caso di specie),
legittima la presunzione di illecita provenienza della merce, una presunzione che
nessuno dei ricorrenti (nemmeno le due società) ha vinto.
4.4.La mancata indicazione del destinatario dei fusti «non consente di
individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto>> (art. 49, d.lgs. n.
504 del 1955) e costituisce violazione grave, sopatùtto se correlata ai
comportamenti indicati nell’ordinanza finalizzati a completare, strada facendo,
tali lacune. Ancor più grave è il fatto che tale condotta abbia fatto seguito al
precedente accertamento nel corso del quale, invece, si scoprì che, diversamente
da questa volta, gli autisti erano in possesso di appunti scritti indicanti indirizzi di
distributori del Sud Italia.
4.5.L’estraneità al reato di cui all’art. 40, d.lgs. n. 504 del 1995 del
proprietario del mezzo di trasporto utilizzato per la sua consumazione, non è
sufficiente per escludere la confisca del bene, nemmeno se, in sede cautelare,
tale estraneità sia “ictu °culi” evidente; così come non lo è la sua buona fede,
essendo necessario che il proprietario «dimostri di non averne potuto
prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un
difetto di vigilanza>>.
4.6.Estraneità al reato, buona fede, violazione del dovere di prevedere
l’impiego illecito del mezzo di trasporto e di vigilare, sono concetti tra loro non
sovrapponibili, perché per evitare la confisca di cui all’art. 301, d.P.R. n. 43 del
1973, l’onere della prova che incombe sul proprietario del mezzo non può
consistere nella mera deduzione di fatti che, al più, potrebbero essere sufficienti
a provare la sua estraneità al reato o la sua buona fede, ma non sono idonei a
provare di aver inutilmente assolto anche all’obbligo di prevedere e di vigilare
imposto dalla norma o di non averlo potuto fare per esservi stato impedito da
cause di forza maggiore e comunque indipendenti dalla propria volontà. L’obbligo
di prevedere e vigilare comporta un evidente

“quid pluris” che non può

certamente risolversi, sul piano probatorio, nella mera allegazione di circostanze
che appartengono alle normali pratiche commerciali che non ne impediscono
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4.3.Peraltro, nel caso di specie, ha rilievo assorbente l’incompletezza della

l’assolvimento. L’affidare a terzi il trasporto di fusti chiusi contenenti prodotti
dichiarati come “olio lubrificante” è circostanza che di per sé non impedisce di
controllarne il contenuto, né è esaustiva la mera allegazione della
documentazione di accompagnamento sopratutto se, come nella specie, si tratta
di documentazione gravemente irregolare poiché tale circostanza rendeva
oltremodo necessario, semmai, l’attivazione di tale controllo.

5.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 30/04/2015

proc. pen., non potendosi escludere che sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C.

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