Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40523 del 30/04/2015
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40523 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Calise Giovanni, nato a Ischia il 07/11/1943,
avverso l’ordinanza del 09/04/2014 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata
di Ischia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. Giovanni Calise propone ricorso per l’annullamento dell’ordinanza
del 09/04/2014 del Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia – che ha
revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessagli da
quello stesso Tribunale con sentenza irrevocabile di condanna del 16/10/2009.
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 674, 168, comma 1, 543,
Data Udienza: 30/04/2015
Il
A
cod. proc. pen., 186 e 19, cod. pen., e deduce, al riguardo, che il Tribunale non
avrebbe potuto subordinare il beneficio della sospensione condizionale alla
pubblicazione della sentenza in mancanza della necessaria domanda della parte
civile e che, quindi, non avrebbe potuto adempiere ad un ordine illegale.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod.
proc. pen., violazione dell’art. 168, cod. pen., e deduce che il giudice
dell’esecuzione avrebbe dovuto accogliere la sua richiesta di remissione in
termini in considerazione della sua incolpevole ignoranza che le sentenze della
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
3.Con sentenza del 16/10/2009, il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di
Ischia – aveva condannato l’imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di
quindici giorni di arresto ed C 21.000,00 di ammenda, subordinando la
concessione del beneficio alla pubblicazione della sentenza sul quotidiano “Il
Mattino” entro sessanta giorni dalla sua irrevocabilità, intervenuta a seguito della
sentenza di questa Suprema Corte del 17/04/2012 che, in pubblica udienza, ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di
appello di Napoli del 08/07/2010 che aveva a sua volta respinto il gravame
proposto dal solo imputato avverso la sentenza di primo grado.
Il ricorrente contesta la legittimità della condizione apposta in assenza di
richiesta della parte civile e, dunque, in violazione dell’art. 543, cod. proc. pen..
L’irrevocabilità della sentenza impedisce, tuttavia, di prendere in esame
l’eccezione che avrebbe dovuto essere dedotta in sede di cognizione (nello stesso
senso Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014, De Nittis, Rv. 259628).
4.E’ totalmente privo di pregio anche il secondo motivo di ricorso atteso che
la sentenza del 17/04/2012 di questa Corte è stata pubblicata mediante lettura
in udienza del dispositivo (art. 615, comma 2, cod. proc. pen.), non essendo
necessari, per la sua conoscenza, gli ulteriori adempimenti (notifica alla parte)
pretesi dal ricorrente, rappresentato a tutti gli effetti dal difensore (art. 613, cod.
proc. pen.).
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
Corte di Cassazione non devono essere notificate.
,
nonché dei versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 30/04/2015
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