Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40522 del 30/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40522 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cercano Angelo, nato a Como il 04/05/1954,

avverso la sentenza del 18/10/2013 del Tribunale di Como;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere 1,1311Te Get1icarparit.bo

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto
Procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla disposta confisca.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Angelo Cercano propone ricorso per cessazione avverso la sentenza
del 18/10/2013 del Tribunale di Como che ha applicato nei suoi confronti, ai
sensi degli artt. 444 e segg., cod. proc. pen., la pena concordata di C 25.000,00
di multa (in sostituzione di tre mesi e dieci giorni di reclusione) per i reati di cui
agli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento delle
ritenute operate, a fini fiscali, sulle retribuzioni dei dipendenti nell’anno di
imposta 2009, per un ammontare pari ad C 151.198,00, e omesso versamento

Data Udienza: 30/04/2015

dell’IVA dovuta per l’anno di imposta 2008, pari ad C 97.457,53) e ha disposto la
confisca di tutti beni nella sua disponibilità fino alla concorrenza della somma di
C 151.198,00, corrispondente all’importo delle ritenute non versate.
1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc.
pen., erronea applicazione dell’art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n.
244, e deduce, al riguardo, che la confisca non avrebbe potuto essere ordinata in
considerazione del pagamento rateale del debito erariale secondo un piano di
rientro concordato con EQUITALIA.

proc. pen., contraddittorietà e/o illogicità della motivazione della sentenza
impugnata che ha limitato la confisca per equivalente alla sola quota parte
relativa al reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 sul presupposto che le
somme evase a titolo di imposta sul valore aggiunto costituivano oggetto del
piano di rientro, così contraddicendo la ragione per cui è stata disposta la
confisca per il reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000.
1.3.Con memoria del 07/04/2015, l’imputato ha ulteriormente dedotto di
aver in corso il pagamento del debito IVA allegando documentazione a supporto.

CONSIDERATO IN DIRITTI)

2. Osserva in via preliminare il Collegio che la Corte costituzionale, con
sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 16
aprile 2014 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
10-ter, digs. 10 marzo 2000, n. 74, nella parte in cui, con riferimento ai
fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l’omesso versamento
dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione
annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad euro
103.291,38.
L’omesso versamento della somma dovuta a titolo di imposta sul valore
aggiunto si colloca al di fuori del paradigma penale rendendo penalmente
irrilevanza la condotta ascritta all’imputato.
Ne risente l’intero negozio processuale poiché è venuto meno uno dei
termini costitutivi dell’accordo.
Come già affermato da questa Corte, una volta che uno dei reati per cui sia
intervenuta l’applicazione della pena su richiesta delle parti venga abolito nelle
more del giudizio di cassazione (nella specie per declaratoria di illegittimità
costituzionale della norma che lo prevede), all’annullamento senza rinvio della
sentenza di merito deve seguire la trasmissione degli atti al giudice competente

1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod.

per nuovo giudizio in ordine ai reati residui (Sez. 1, n. 4592 del 26/09/1995, Rv.
202606).
L’annullamento della sentenza assorbe e rende irrilevanti le specifiche
questioni devolute con il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

Così deciso il 30104/2015

Trasmissione atti al Tribunale di Como.

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