Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40515 del 09/09/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40515 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI CLAUDIO N. IL 16/11/1987
DI ROCCO MARIO N. IL 11/08/1959
DI ROCCO EDOARDO N. IL 11/08/1959
avverso la sentenza n. 2836/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 29/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
(“A a41,~471 .)? • cki

Ce7101‘

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

n uco

59 7b.

1

N\Q

,A

Data Udienza: 09/09/2015

RITENUTO IN FATTO
1 La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza 29.5.2014 – per quanto ancora
interessa – ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di Spinelli Claudio, Di
Rocco Mario e Di Rocco Eduardo per cessione continuata di stupefacente del tipo eroina
e cocaina in favore di Di Giacomo Maurizio (artt. 81 cpv cp e 73 DPR n. 309/1990) e,
quanto al secondo imputato, anche per tentata estorsione aggravata in danno del
predetto, consistente, nel pretendere, attraverso minacce telefoniche e percosse,
somme maggiorate per le cessioni di stupefacente (artt. 56, 629 e 61 n. 2 cp). La

ritenute attendibili sulla scorta degli elementi di riscontro acquisiti. Ha comunque
ridotto le pene inflitte dal primo giudice.
2 I Di Rocco (tramite i rispettivi difensori) e lo Spinelli (personalmente)
ricorrono per cassazione.
RICORSO DI ROCCO MARIO
Di Rocco Mario, con unico motivo, denunzia ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp il
vizio di motivazione sull’accertamento della responsabilità penale per il reato di
tentata estorsione ai danni del Di Giacomo, rimproverando alla Corte d’Appello di
avere trascurato di considerare le numerose contraddizioni emerse dalle dichiarazioni
rese a breve distanza temporale dalla parte offesa in ordine all’importo del debito
maturato per la cessione (ora 300,00 ora 350,00 euro), alla tipologia della droga
acquistata (inizialmente indicata come eroina e poi indicata come hashish) e alle
modalità di restituzione delle somme. Considera irrilevante, ai fini del riscontro
dell’attendibilità del racconto del dichiarante, il rinvenimento di sostanza
stupefacente in casa dell’imputato e il riconoscimento fotografico perché il
rinvenimento, avvenuto oltre cinque mesi dopo le dichiarazioni, non poteva ritenersi
collegabile con i fatti di causa, essendo anch’egli un noto tossicodipendente; quanto
al riconoscimento fotografico, lo ha collegato alle cessioni di stupefacente, da lui
ammesse, ma non all’estorsione, avendo sempre affermato di non avere mai ceduto
droga a credito a Di Giacomo e di non avere mai chiesto somme con minacce e
percosse.
Ritiene quindi il ricorrente che gli elementi fattuali indicati, se adeguatamente
valutati, potevano giustificare una diversa ricostruzione dei fatti, incompatibile con le
conclusioni cui è giunta la Corte d’Appello e tale da inficiare in modo decisivo la
tenuta logica della motivazione.
RICORSO DI ROCCO EDOARDO
1 Di Rocco Eduardo, a sua volta, propone due motivi: con un primo motivo
denunzia, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cpp, violazione degli artt. 192 commi 1 e 2
nonché 196 comma 2 cpp. Osserva in particolare che il GUP di Pescara e,
successivamente, la Corte territoriale, con metodo acritico e discutibile, fondano il

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Corte di merito ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni del Di Giacomo,

loro convincimento sulla attendibilità della persona offesa senza compiere alcuna
valutazione della attendibilità del testimone, le cui dichiarazioni si caratterizzano per
vaghezza e approssimazione, benché rese in tre momenti diversi, il che avrebbe
potuto consentire al dichiarante di riferire i fatti con un minimo di precisione. Rileva
altresì che il testimone accusa il ricorrente solo in terza battuta nulla riferendo sui
quantitativi, sul prezzo pagato, sulla cadenza e modalità delle cessioni, in aperto
contrasto con le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti degli altri coimputati.
2 Con un secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cpp la mancanza e

contenuto del verbale di sommarie informazioni rese in data 3.8.2007 da Di Giacomo
Maurizio e del verbale di interrogatorio del coimputato Di Rocco Mario. In particolare,
secondo il ricorrente, non sarebbero state considerate le dichiarazioni
autoaccusatorie rese da Di Rocco Mario che escludono ogni responsabilità.
RICORSO SPINELLI
Il ricorso dello Spinelli, infine, riguardante unicamente il trattamento
sanzionatorio, si articola in un unico motivo con cui si denunzia, ai sensi dell’art. 606
lett. b) ed e) cpp, violazione degli artt. 62 bis, 81, 99 e 133 cp nonché mancanza,
contraddittorietà illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 cpp. Il ricorrente
si duole innanzitutto della conferma dell’aumento per la recidiva contestando il
giudizio di accresciuta pericolosità espresso dalla Corte territoriale: osserva che le
condotte a lui ascritte si risolvono nella cessione di alcune piccole dosi di
stupefacente per un importo assai esiguo e con modalità di gestione dello spaccio
grossolane e improvvisate (essendo il Di Giacomo a recarsi a casa dello Spinelli per
reperire la sostanza senza neppure provvedere al pagamento immediato e
provvedendo ad estinguere il debito maturato con la cessione di alcuni beni
personali). Inoltre, il pentimento immediato, unitamente alla condotta processuale
collaborativa, costituiva sintomo di una inclinazione criminale non allarmante ed
avrebbe dovuto altresì giustificare la concessione delle attenuanti generiche negata
invece unicamente per i precedenti penali.
Rimprovera altresì alla Corte di non essere partita dal minimo edittale nella
riduzione della pena e di non avere spiegato l’iter logico seguito per la
quantificazione della pena base, benché con l’atto di appello l’imputato avesse
evidenziato le condizioni di vita individuale, familiare e sociale (bassa scolarizzazione
e crescita in ambienti degradati), sicuramente incidenti sulle scelte di vita adottate,
considerata anche la giovane età. Si duole anche dell’imponente aumento per la
continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ATTENDIBILITA’ DELLE DICHIARAZIONI DEL DI GIACOMO (RICORSO DI
ROCCO MARIO E PRIMO MOTIVO DEL RICORSO DI DI ROCCO EDOARDO)

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illogicità della motivazione rimproverando ai giudici di merito di avere travisato il

La censura sollevata dai Di Rocco sulla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni
del Di Giacomo, destinatario delle cessioni di stupefacente e persona offesa nel
delitto di estorsione, addebitato al Di Rocco Mario, è manifestamente infondata.
Secondo un consolidato principio di diritto, le regole dettate dall’art. 192 comma
terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali
possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo

quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. da ultima,
Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. dep. 24/10/2012; cfr. altresì Sez. 3,
Sentenza n. 44408 del 18/10/2011 Ud. dep. 30/11/2011 Rv. 251610, in
motivazione).
Partendo dalla censura di Di Rocco Mario, va osservato che la Corte d’Appello ha
affrontato il tema dell’attendibilità del dichiarante, rilevando che le dichiarazioni rese
dal Di Giacomo nei giorni 1, 2 e 3 agosto 2007 non possono essere considerate
contraddittorie o generiche in quanto quelle del 2 e 3 agosto completano quelle
inizialmente rese nel senso che, ad una prima narrazione dei fatti resa dal Di
Giacomo al momento del suo accompagnamento in caserma dopo essere stato
sorpreso ad iniettarsi la sostanza, hanno fatto seguito ulteriori dichiarazioni con cui il
Di Giacomo ha precisato, specificato e chiarito quanto inizialmente riferito in ordine
alle persone da cui era solito acquistare la sostanza.
Inoltre, la Corte ha considerato, come elementi di riscontro alle dichiarazioni, sia
i riconoscimenti fotografici effettuati dal Di Giacomo sia il rinvenimento della
sostanza presso l’abitazione del Di Rocco Mario (seppure ad una certa distanza, di
tempo) sia la stessa ammissione, fatta da quest’ultimo, in ordine a cessioni di
stupefacenti in favore del Di Giacomo.
I giudici di merito hanno dato altresì una risposta plausibile al rilievo difensivo
sulle incongruenze riscontrate nelle varie versioni del denunciante circa le modalità
consegna del ciclomotore allo Spinelli (se a seguito di offerta fatta dallo stesso Di
Giacomo, come riferito in un primo tempo, oppure in seguito a precisa pretesa da
parte dello Spinelli rimasto insoddisfatto del credito per la fornitura): al riguardo
hanno osservato che l’originaria versione si spiega col timore del Di Giacomo, poi
superato, di accusare l’imputato.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte d’Appello ha ritenuto provata la tentata
estorsione perpetrata dal Di Rocco Mario, richiamando l’episodio del 29.7.2007
allorché il Di Rocco schiaffeggiò Di Giacomo chiedendogli una somma quasi doppia
rispetto al prezzo della cessione; ancora, si è fatta carico del rilievo difensivo sulla
diversità dell’importo del debito indicato dalla parte offesa nelle varie dichiarazioni
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racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a

(300,00 e 350,00 euro), considerando marginale, per la minima differenza di importi,
la circostanza e quindi inidonea ad intaccare l’attendibilità delle dichiarazioni della
parte offesa.
Le esposte considerazioni sulla attendibilità del Di Giacomo rendono priva di
consistenza anche la doglianza del Di Rocco Edoardo, rilevandosi per completezza
che anche in relazione alla posizione di quest’ultimo imputato la Corte ha richiamato,
come elemento di riscontro, il riconoscimento fotografico ritenendo irrilevante il fatto

Trattasi, come si vede, di un ragionamento completo, involgente tutte le
questioni sottoposte ai giudici di merito ed esplicitato attraverso un percorso
argomentativo motivato congruamente e in maniera logicamente coerente, come tale
insindacabile in questa sede perché – è bene ricordarlo – il controllo del giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della
decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al
giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo sulla motivazione – la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti
a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o
dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero
infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la
peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la
motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non
prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di
intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal
giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011
Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349).
Ebbene, le censure in esame, ripetitive di quelle formulate nel giudizio di
appello, si scontrano palesemente con tale principio di diritto perché tendono ad
ottenere una alternativa ricostruzione dei fatti, sottolineando circostanze
assolutamente inidonee a scardinare l’intero impianto motivazionale.
QUESTIONI PERSONALI A CIASCUN RICORRENTE
IL VIZIO DI MOTIVAZIONE SOLLEVATO DA DI ROCCO EDUARDO COL SECONDO
MOTIVO DI RICORSO (OMESSA CONSIDERAZIONE DEL VERBALE DI S.I.T. DEL DI
GIACOMO E DELLE DICHIARAZIONI AUTOACCUSATORIE DEL COIMPUTATO DI
ROCCO MARIO).
Questo motivo è inammissibile per difetto di specificità (artt. 581 lett. c e 591
lett. c cpp) perché non è dato comprendere quale fosse il tenore dei suddetti atti
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processuali, non allegati al ricorso e neppure riassunti nell’atto di impugnazione: in

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– pure evidenziato dalla difesa – che il riferimento all’imputato sia avvenuto solo la
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terza volta (stante appunto il completamento in più giornate delizialmente rest).

tal modo la Corte di Cassazione – che non è tenuta, per la natura del procedimento a
compulsare gli atti del fascicolo alla ricerca dei documenti indicati dal ricorrente non è assolutamente in grado di verificare la fondatezza della censura.
LE CENSURE SUL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PROPOSTE DALLO SPINELLI
(APPLICAZIONE DELL’AUMENTO PER LA RECIDIVA, AUMENTO PER LA
CONTINUAZIONE, APPLICAZIONE DI UNA PENA BASE IN MISURA SUPERIORE AL
MINIMO EDITTALE E DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE).
Le doglianze sono manifestamente infondate.

facoltativa attiene all’esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve
essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento
dell’idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior
capacità a delinquere del reo (v. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 19170 del
17/12/2014 Ud. dep. 08/05/2015 Rv. 263464; Sez. 6, Sentenza n. 14550 del
15/03/2011 Ud. dep. 12/04/2011 Rv. 250039).
Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha fondato l’aumento per la recidiva reiterata
infraquinquennale contestata allo Spinelli sulla maggiore capacità a delinquere
dimostrata dalla nuova condotta contestata unitamente ai numerosi precedenti
penali: motivazione certamente succinta, ma corretta in diritto.
Sulla scelta della pena base, fissata in anni uno di reclusione e €. 3.000,00 di
multa, quindi in misura compresa in una fascia medio-bassa (v. art. 73 quinto
comma nella nuova formulazione in vigore all’epoca della pronunzia che prevede la
reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da €. 1.032,00 a €. 10.329,00),
appare sufficiente il richiamo agli elementi fissati nell’art. 133 cp: infatti, è stato più
volte affermato il principio secondo cui nel caso in cui venga irrogata una pena
prossima al minimo edittale, l’obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è
sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen.(Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Ud.
dep. 08/07/2013 Rv. 256464; Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013 Ud. dep.
17/05/2013 Rv. 256197).
L’aumento di mesi quattro di reclusione e di €. 1.000,00 di multa a titolo di
continuazione non integra né una violazione di legge né un vizio motivazionale
perché, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte – a cui oggi si intende
dare continuità – in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non
sussiste l’obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati
satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della penabase (v. Sez. 2, Sentenza n. 4707 del 21/11/2014 Ud. dep. 02/02/2015 Rv. 262313;
ez. 5, Sentenza n. 27382 del 28/04/2011 Ud. dep. 13/07/2011 Rv. 250465; Sez. 5,
Sentenza n. 11945 del 22/09/1999 Ud. dep. 19/10/1999 Rv. 214857).
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E’ noto che l’applicazione dell’aumento di pena per effetto della recidiva

Sulla doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, va osservato che la
concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì
motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello
stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato
ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni
difensive dell’appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli

ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti
e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e
superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (cfr. tra le varie, Sez. 3,
Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. dep. 24/05/2012 Rv. 252900).
Nel caso di specie la Corte di merito ha valorizzato un preciso parametro, la
personalità del reo desunta dai numerosi precedenti / e quindi anche in tal caso la
motivazione resiste decisamente alla critica del ricorrente.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 9.9.2015.

elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di

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