Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4050 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4050 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Cecchetti Daniele n. il 28.6.1983
avverso la sentenza n. 1105/2011 pronunciata dal Tribunale di Tivoli,
sezione distaccata di Palestrina, del 1.2.2003;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 11.12.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Mura, che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato;
udito, per l’imputato, l’avv.to P. Pagliarella, del foro di Frosinone, che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 11/12/2013

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza resa in data 1.2.2013, il tribunale di Tivoli,
sezione distaccata di Palestrina, ha condannato Daniele Cecchetti alla
pena di euro 500,00 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 0,82 é 0,78 g/1),
commesso in Palestrina il 13.7.2008.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di quattro motivi di
ricorso.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo il giudice a quo riconosciuto la
responsabilità penale dell’imputato in relazione a un fatto non più
previsto dalla legge come reato, atteso che il tasso alcolemico accertato sulla persona del Cecchetti (pari a 0,78 g/1) non aveva raggiunto il
limite minimo (pari a o,8 g/1) previsto quale soglia per la rilevanza
penale dello stato di ebbrezza del conducente secondo la legge entrata in vigore posteriormente alla commissione del fatto.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’erroneità della
sentenza impugnata nella parte in cui ha inflitto all’imputato la sola
pena dell’ammenda (laddove la legge prevede la pena cumulativa
dell’arresto e dell’ammenda), in tal modo precludendo di fatto all’imputato la proposizione dell’appello e la possibilità di sollevare questioni anche di merito in relazione all’accertamento della relativa responsabilità penale.
Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo il tribunale di Tivoli pronunciato la condanna dell’imputato in forza di argomentazioni totalmente carenti sul piano logico ed esplicativo, nonché sulla base di elementi probatori irriducibilmente incerti.
Con gli ultimi due motivi di ricorso, l’imputato si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la
sentenza impugnata, nella parte in cui ha omesso di riconoscere, in
favore dell’imputato, il ricorso di circostanze attenuanti generiche,
nonché là dove ha concesso la sospensione condizionale della pena in
assenza di alcuna richiesta in tal senso dell’imputato.

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Considerato in diritto
2. – Rileva preliminarmente il collegio come la sentenza impugnata debba essere annullata poiché il fatto per cui si procede non è
più previsto dalla legge come reato.
E invero, il livello minimo previsto (0,5 g/1) come penalmente
rilevante dall’art. 186 c.d.s. vigente all’epoca del fatto (13.7.2008), è
considerato, dall’attuale formulazione del medesimo articolo 186
c.d.s., priva di rilievo penale (cfr. l’art. 186, comma 2 lettera a),
c.d.s.), ove non sia stato accertato il raggiungimento di un valore del
tasso alcolemico superiore a 0,8 g/1.
Deve ritenersi, pertanto, che, nel caso di specie – raggiunta la
prova che l’imputato procedeva alla guida della propria autovettura
in presenza di un valore del tasso alcolemico inferiore a tale soglia
(da precisare nella misura di 0,78 g/l) -, non possa in alcun modo
considerarsi consumata la più lieve ipotesi criminosa ad oggi prevista
per legge.
Ne deriva (accanto all’assorbimento dei restanti motivi d’impugnazione proposti dal ricorrente) il conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo il fatto ascritto
all’imputato più previsto dalla legge come reato.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalle legge come
reato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.12.2013.

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