Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 405 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 405 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MUGNOLO ANTONIO N. IL 11/06/1977
TUFANO MAURO N. IL 13/03/1971
avverso la sentenza n. 13293/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
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Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
Mugnolo
Antonio
e
Tufano
Mauro
ricorrono
per
cassazione
avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli, in data 18-2-13 , che ha
confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati
condannati per il reato di cui all’art 337 cp ,commesso in Acerra il 15-11-2008.
Il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione poiché gli
il Mugnolo si lamenta anche la mancata concessione della sospensione condizionale
della pena.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come il Tufano e il Mugnolo , accortisi dell’intervento degli
operanti, abbiano esclamato “I Carabinieri”, desistendo immediatamente dalla
zuffa in corso. Del resto, gli operanti si qualificarono subito ai presenti.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione della
sospensione condizionale della pena sono insindacabili in cassazione ove siano
sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici Nel caso di specie, la
motivazione del giudice d’appello è senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la
Corte territoriale fatto riferimento alla prognosi negativa che si trae dal fatto
commesso e dalla gravità del precedente penale da cui è gravato l’imputato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
imputati non si erano resi conto che le persone sopraggiunte erano Carabinieri .Per
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
Così deciso in Roma, ali ‘udienza del 17-9-13 .
spese processuali e della somma di euro milyirifavore della Cassa delle ammende.