Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4049 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4049 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRC SONJA N. IL 26/08/1946 parte offesa nel procedimento
c/
MARSURA VITO N. IL 26/10/1954
avverso l’ordinanza n. 1788/2013 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
23/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9681/2014
Considerato che:
Pirc Sonjia, nella qualità di persona offesa nel procedimento nei confronti
di Marsura Vito, ricorre avverso il decreto di archiviazione del Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Trieste del 23/5/2013, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere stato
sottoscritto personalmente dalla parte nella qualità di persona offesa e non dal

Difatti, sulla base del costante orientamento di questa Corte, condiviso dal
Collegio, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione
la regola dettata dall’art. 613 cod. proc. pen., in base alla quale, ad eccezione
delle parti processuali in senso tecnico, tra le quali non rientra la persona offesa,
l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto da difensori inseriti nell’apposito
albo speciale della Corte di Cassazione. Ed inoltre, in base all’art. 100 comma 1
cod. proc. pen., le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in
giudizio se non con il ministero specifico di un difensore munito di specifico
mandato defensionale, pur se non integrato da procura speciale (sez. U n. 47473
del 27/9/2007, Rv. 237854; sez. 6 n. 22025 del 13/4/2012, rv. 252873)..
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

difensore, iscritto nell’albo speciale e munito di apposito mandato difensivo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA