Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40461 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40461 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIRARDO GIOVANNI N. IL 14/04/1987
avverso la sentenza n. 5181/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 06/11/2013

n.9 ricorrente GIRARDO Giovanni

Motivi della decisione

L’imputato ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza

di

cui in epigrafe,resa dalla Corte d’appello di Roma a conferma della sentenza di

di cui all’art. 73,commi 1 e 1-bis d.P.R. n. 309/1990 commesso in Terracina il
28 settembre 2008, ritenuta la speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma
V° del citato d.P.R. Lamenta vizi di violazione della legge penale sostanziale

e

processuale nonchè di mancanza della motivazione e di travisamento della
prova.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché basato
su motivi non consentiti in sede di legittimità e comunque manifestamente
infondati,intendendo il ricorrente prospettare

sub specie dell’apparenza dei

dedotti vizi, una lettura alternativa delle emergenze di fatto,cosiccome
apprezzate dalla Corte distrettuale e valutate nella motivazione della sentenza
impugnata,con la quale si è messo ineccepibilmente in rilievo che, grazie al
narcotest eseguito sull’intera sostanza, si era accertata la natura drogante della
stessa, ferma altresì la destinazione allo spaccio comprovata dalla cessione
avvenuta sotto gli occhi della P.G.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000).

P C2 M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì

6 novembre 2013.

primo grado in punto responsabilità del prevenuto in ordine al delitto ascrittogli,

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