Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40460 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40460 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMIR MOHAMED N. IL 26/11/1979
CHEKER HENI N. IL 24/10/1972
avverso la sentenza n. 818/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
22/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 06/11/2013

n.8 ricorrenti SAMIR MOHAMED – CHEKER HENI

Motivi della decisione

cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, resa a conferma di quella di
primo grado con cui furono dichiarati responsabili del delitto di cui agli artt.110
cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 ( per aver illecitamente detenuto a fini

di

spaccio, in Tirrenia, V 1 marzo 2002, gr. 0,95 lordi di sostanza stupefacente tipo
morfina ) e condannati alla pena di giustizia,condizionalmente sospesa,concessa
la speciale attenuante prevista dall’art. 73, comma V° d.P.R. n. 309/1990.
Lamentano i ricorrenti vizi di violazione di legge e vizi della motivazione in punto
responsabilità ed in punto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché basato
su motivi non consentiti in sede di legittimità e su motivi manifestamente
infondati. Con la prima doglianza,i ricorrenti intendono invero prospettare, sub
specie dell’apparenza dei dedotti vizi motivazionali, una lettura alternativa delle
emergenze di fatto, cosiccome apprezzate dalla Corte distrettuale
congruamente valutate nell’articolato

iter

e

argomentativo della sentenza

impugnata,con specifico riferimento, al quadro indiziario integrato dal
rinvenimento dei due involucri già confezionati di sostanza stupefacente nei
pressi della porta d’ingresso della stanza dai prevenuti occupata nonché
all’interno del tubo di scarico del lavandino, unitamente ad euro 785,00 in
contanti ed a materiale usato per il confezionamento; donde la

logica

destinazione dello stupefacente allo spaccio, anche in difetto di prova della
condizione di tossicodipendenza degli imputati stessi.
La Corte d’appello, con motivazione egualmente esaustiva e congrua, ha escluso
qualsivoglia ipotesi di riduzione del trattamento sanzionatorio attraverso la
concessione delle attenuanti generiche, posta l’avvenuta determinazione della
pena in misura inferiore al minimo edittale.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1.000,00,ciascuno, a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà,

e

quindi a colpa, dei ricorrenti stessi (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7
– 13 giugno 2000).

Gli imputati propongono,per tramite del difensore,ricorso cumulativo per

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Cons. est.

ifiPresidente

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013

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