Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40457 del 06/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40457 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAKR BALIGH HAMDE MOSSA RAGHB N. IL 22/11/1980
avverso la sentenza n. 2411/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
16/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 06/11/2013

n.5 ricorrente BAKR BALIGH HAMDE MOSSA RAGHIB

Motivi della decisione

Va giudicato inammissibile l’appello di cui in epigrafe ( poi convertito in
ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile ) proposto con atto
d’impugnazione redatto e sottoscritto dall’avv. Stefano Bonacina,nato a Bergamo

di Milano con sentenza resa in data 16 maggio 2011, della contravvenzione di
cui all’art. 116, commi 1° e 13° cod. strada, commessa in Milano il 2 ottobre
2009.
Preliminarmente deve rilevarsi che l’impugnazione risulta proposta da difensore
non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte, in dispregio quindi al disposto
dell’art. 613, comma 1° codice di rito, in quanto non iscritto nell’albo speciale;i1
che ovviamente preclude l’esame delle doglianze dedotte.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore
della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa
di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma,lì 6 novembre 2013.

il 4 agosto 1971,per conto dell’imputato riconosciuto responsabile, dal Tribunale

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