Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40451 del 22/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40451 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCIUTO SALVATORE N. IL 17/06/1960
avverso la sentenza n. 9908/2014 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
19/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 22/09/2015

2

N.49149/2014

1.-Picciuto Salvatore ricorre personalmente avverso la sentenza n.216/2014del
GIP del Tribunale di Foggia che aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di
anni tre tfd euro 6000,00 di multa per i reati di usura ed altro lamentando la

2.- Il ricorso è inammissibile.
Infatti è già stato ritenuto da questa Corte che: “Nel procedimento di applicazione

della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono
prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di
patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione
giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente
qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della
pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità,
anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al
consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione
del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva
valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo
degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge”. (Cass., sez.
2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Nella specie il Giudice per le Indagini Preliminari ha
dato conto del controllo effettuato sulla sussistenza dei fatti e dell’esclusione dei
presupposti di cui all’art.129 cod.proc.pen.
3. -Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro
1500,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la
parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità”.(Corte Cost. 186/2000).
P. Q . M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle
Amme e.
Così d

N

oma, camera di consiglio del 22 settembre 2015

mancata verifica ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen.

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