Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4045 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4045 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FATI IBDELI N. IL 01/04/1984
avverso la sentenza n. 287/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
12/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del 1Pott. A Là° foì4e,e7Po
che ha concluso per ,,/,/tiatriagicssdol e. e clid cd-vlo
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Data Udienza: 10/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

In data 9/10/2007 il Tribunale di Perugia ha ritenuto Fati Ibdeli

responsabile dei reati di arbitraria immissione all’interno di un immobile altrui e
di furto aggravato di energia elettrica (fatti del 3/03/2005) condannandolo,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi 6 giorni 10 di
reclusione ed euro 160,00 di multa.

avverso la quale l’imputato aveva proposto appello lamentando che le attenuanti
generiche fossero state ritenute equivalenti anziché prevalenti rispetto alla
contestata aggravante. La Corte territoriale ha confermato la pronuncia di primo
grado ritenendo che i numerosi e anche recenti precedenti penali, aventi ad
oggetto reati di apprezzabile gravità per i quali l’imputato aveva subito gravi
condanne, non consentissero un giudizio di bilanciamento tra le circostanze
attenuanti e la contestata aggravante diverso da quello effettuato dal giudice di
primo grado, evidenziando come la pena in concreto applicata fosse del resto
quella minima di legge e come l’imputato avesse subito anche un’ulteriore
condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso nel medesimo
contesto di tempo e di luogo in cui aveva commesso i reati oggetto del giudizio.
3. Ricorre per cassazione Fati Ibdeli a mezzo di difensore denunciando
violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) cod.proc.pen. in relazione agli artt.125
cod.proc.pen., 62 bis, 132,133 cod.pen. nonché artt.2 cod.pen. e 27 Cost. per

inosservanza o erronea applicazione delle leggi penali o di altre norme giuridiche
di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale, mancata e/o
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all’eccessiva
entità della pena irrogata all’imputato per il reato ascrittogli, alla incongrua
determinazione del trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha dedotto che la sentenza
censurata evidenzia gravi limiti valutativi per quanto concerne la determinazione
della pena base comportando di fatto l’irrogazione di una pena eccessiva,
dovendo il giudice dare ragione del corretto esercizio del proprio potere
discrezionale quanto più intenda discostarsi dal minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Questione preliminare che deve essere affrontata è stabilire se, non
avendo l’imputato né il suo difensore invocato l’intervenuta prescrizione del reato
tra i motivi di ricorso, la causa estintiva sia rilevabile ex officio.

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2. Il 12/06/2012 la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza,

1.2. E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la
proposizione del ricorso consente alla Corte di rilevare la prescrizione del reato
maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello purchè non ricorra alcuna
ipotesi di inammissibilità del ricorso (SU n.23428 del 22/03/2005, Bracale,
Rv.231164).
1.3. Nella giurisprudenza di legittimità è, inoltre, ripetutamente affermato il
seguente principio di diritto: “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal

di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione
tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., all’inammissibilità” (in termini,
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 Ud.,dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv.210157;
nello stesso senso Sez. 4, n. 1561 del 15/12/1992 , dep. 22/02/1993, Cardinale
Rubino, Rv. 193046). Il ricorso per cassazione deve, infatti, rappresentare
censura alla sentenza impugnata, criticandone eventuali vizi in procedendo o in
iudicando: esso, quindi, non può consistere in una supina riproposizione delle
doglianze espresse con l’appello, ma deve consistere in una critica alle ragioni in
fatto e/o in diritto sulla cui scorta il secondo giudice ha ritenuto di dover
disattendere il gravame.
2.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso sia

inammissibile per difetto di specificità del motivo. Il ricorrente si è limitato a
reiterare l’unico motivo di appello, procedendo ad una mera enumerazione di
massime di giurisprudenza e lamentando, peraltro, l’irrogazione di una pena
base eccessiva in patente contrasto con il corretto rilievo contenuto nella
sentenza impugnata, ove si evidenzia come la pena in concreto applicata sia
quella minima di legge.
3. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13.06.2000 e rilevato
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della
Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d’
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.

giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10 dicembre 2013

Il Presidente

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