Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40445 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40445 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Dott. LUCIA ESPOSITO
– Consigliere – Consigliere – Rel. Consigliere – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALAFLEUR ZITA N. IL 08/02/1959
LAFLEUR LUCIA N. IL 13/12/1978
avverso la sentenza n. 4758/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
REGISTRO GENERALE
N. 32154/2012
Data Udienza: 09/10/2013
n.42 ricorrenti ALAFKEUR Zita – LAFLEUR Lucia
Motivi della decisione
I ricorsi di cui in epigrafe, come rispettivamente proposti dalle imputate per
tramite dei rispettivi difensori, vanno giudicati manifestamente infondati e quindi
inammissibili.
trattamento sanzionatorio applicato in primo grado alle imputate quali
responsabili del delitto previsto dagli artt. 110, 624, 625 n. 4 e 99, comma 40
cod. pen.,ha esaustivamente motivato, contrariamente a quanto dedotto dalla
Alafleur, la logica irrilevanza del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art.
62 n. 4 cod.pen., oltreché delle attenuanti generiche,invocate dalla Lafleur ( oltre
a quella già concessa di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. e dichiarata equivalente alle
aggravanti contestate ) attesa l’esclusione della declaratoria di prevalenza in
osservanza al disposto dell’art. 69, comma 4 0 cod. pen. Ed ha altresì
adeguatamente motivato la sussistenza della contestata correità delle prevenute
nel reato loro ascritto onde rigettare il gravame proposto dalla
Lafleur,sull’evidente rilievo della previa, concertata determinazione di entrambe
di contribuire volontariamente alla consumazione del furto, previa ripartizione dei
ruoli: mentre l’una distraeva più o meno abilmente la negoziante, l’altra si
impossessava dei capi di abbigliamento posti sul banco più lontano avendo poi
entrambe già preordinato la ” comune ” giustificazione difensiva di addossare
ogni responsabilità all’iniziativa estemporanea della bambina che con loro si
accompagnava.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuna delle
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro
1.000,00 a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, delle ricorrenti stesse (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).
P C2 M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti singolarmente al
pagamento delle spese processuali e ciascuna a quello della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 201
Il Consigliere estensore
DEPC • TATA I
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IN CANCL.-‘LLERIA
Presidente
La Corte d’appello di Firenze, facendo comunque luogo alla riduzione del