Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4044 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4044 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMIERI SALVATORE N. IL 26/01/1970
avverso la sentenza n. 14129/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 9641/2014
Considerato che:
Palmieri Salvatore ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del
8/10/2013, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi sei di reclusione ed C 300,00
di multa per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; deduce la carenza e
l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendosi espresso riferimento agli atti contenuti
nel fascicolo del P.M..
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
-500) e9Q.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1
ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
.500, Sh9n favore della Cassa delle
Deve al riguardo rilevarsi che: <