Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40423 del 09/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40423 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
Data Udienza: 09/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BODEI FAUSTO N. IL 01/12/1969
avverso la sentenza n. 1261/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
14/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
K
n.9 ricorrente BODEI Fausto
Motivi della decisione
L’imputato propone personalmente ricorso per cassazione
avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d’appello
di Brescia ne ha confermato la penale responsabilità in ordine alla
il 13 ottobre 2006,parzialmente riformando la decisione di primo
grado in punto pena.
Deduce il ricorrente la violazione degli artt.530 cpv. cod. proc. pen . e
114 disp. att. cod. proc.pen. per avere la Corte d’appello rigettato
l’eccepita, mancata applicazione di tale disposizione di legge, da
ultimo citata.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi manifestamente
infondati e non specifici.
Il ricorrente ripropone la medesima doglianza già dedotta con i motivi
d’appello e respinta dalla Corte distrettuale con congrua e puntuale
motivazione con la quale ha richiamato il contenuto testuale del p.v.
di accertamento della contravvenzione che attestava che l’imputato
ebbe a rinunziare alla facoltà di farsi assistere dal difensore, di cui fu
prevenirivamente edotto dalla P.G.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma
di euro 1.000,00
a favore della cassa delle ammende,a titolo di
sanzione pecuniaria, trattandosi
di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr.
Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P Q M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma
pagamento a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 9 ottobre 2013.
di euro 1.000,00.
contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada, commessa in Mazzano