Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40417 del 09/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40417 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINNATO MARIA N. IL 15/12/1986
avverso la sentenza n. 1592/2009 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/12/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 09/10/2013

n.l. ricorrente SPINNATO Maria

Motivi della decisione

L’imputata ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza di
cui in epigrafe ( resa dalla Corte d’appello di Palermo a conferma di quella di
primo grado),Iamentando vizi 113 motivazionali e vizi di violazione di legge in

d.P.R. n. 309/1990,di detenzione illecita,in concorso, di 30 dosi di sostanza
stupefacente tipo hashish, commesso in Carini il 9 maggio 2005.
Il ricorso è inammissibile,

ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen., perché

manifestamente infondato e perchè proposto per motivi non consentiti in sede di
legittimità, intendendo la ricorrente surrettiziamente prospettare,

sub specie

delle dedotte censure, una lettura alternativa dell’apprezzamento delle
risultanze di puro fatto ed in particolare della valutazione critica, organicamente
strutturata, del complesso degli indizi raccolti a suffragio dell’accusa. Ha a tale
scopo rimarcato la Corte distrettuale che, grazie alle modalità in cui i Carabinieri
eseguirono il sequestro dello stupefacente e grazie a quanto riferito dagli stessi
militi operanti, era emerso che l’imputata fu colta mentre, unitamente al
convivente Mattiolo Giuseppe ( giudicato separatamente ), si intratteneva con tre
giovani ( poi identificati ), veduti ricevere un involucro dalla coppia. Indosso ad
uno di costoro, fu rinvenuta dalla P.G. sostanza stupefacente egualmente
rinvenuta nell’abitazione dei prevenuti, sita nei pressi, a seguito della
perquisizione eseguita dai Carabinieri,unitamente a materiale per il
confezionamento,danaro, bilancino di precisione e coltello a serramanico. Da tali
inequivoci elementi indiziari hanno ritenuto i Giudici di seconda istanza,
condividendo il convincimento del Tribunale, che il fattivo apporto dell’imputata,
cosiccome acclarato in punto di fatto, avesse integrato un contributo volontario e
consapevole alla consumazione del delitto, con esclusione della mera connivenza
non punibile.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della cassa
delle ammende, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria,
trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a
colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13
giugno 2000).

F’ Q Ilvl

punto alla ritenuta correità di essa nel delitto di cui agli artt.110 cod. pen., 73

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende

Così deciso in Roma,lì 9 ottobre 2013.

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