Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4041 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4041 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GENNARO ROBERTO N. IL 25/05/1974
avverso la sentenza n. 529/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;
Data Udienza: 16/12/2014
R.G. 9490/2014
Considerato che:
Di Gennaro Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 24/5/2013
che, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 5/11/201\2, riduceva la pena inflitta
ad anni due di reclusione ed C 400,00 di multa per i reati ascritti di cui agli artt. a) 628 commi
1 e 3, 61 n. 5 cod. pen. b) 4 legge n. 110 del 1975, chiedendone l’annullamento ai sensi
di responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti, essendosi fatto riferimento alle dichiarazioni
della persona offesa ed alle risultanze emerse nel giudizio di primo grado.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 16 dicembre 2014
dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di motivazione in ordine all’affermazione