Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40409 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 40409 Anno 2014
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MATERA Luigi, n. Caltanissetta 19.5.1971
avverso l’ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione del riesame e degli appelli n.
50/14 dell’11/03/2014

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Vito D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta, Sezione del riesame e degli appelli
accoglieva l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica in sede ai sensi dell’art. 310 cod.
proc. pen. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 28/01/2014,
che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
nei confronti di Matera Luigi in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1)
ed a vari episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 3, 6, 44, 45, 46, 47,
48, 50, 52 e 53 per artt. 73-80 st. d.P.R.), ritenendo per alcune imputazioni carenti i gravi
indizi di colpevolezza e per altre insussistenti attuali esigenze cautelari.

Data Udienza: 16/09/2014

Nell’accogliere l’appello, il Tribunale riteneva per contro di condividere la lettura delle risultanze indiziarie propugnata dal PM, in special modo per quanto riguarda l’interpretazione del consistente compendio delle autorizzate intercettazioni telefoniche; con riferimento, inoltre, alla
epoca di consumazione dei reati (non oltre il mese di febbraio del 2009 come da contestazione provvisoria) ed alla ritenuta inattualità delle esigenze di cautela, osservava che la considerazione del tempo trascorso dalla relativa commissione ai sensi dell’art. 292 comma 2 lett.
c) cod. proc. pen. dovesse recedere rispetto alla circostanza che fosse contemplato anche il
delitto di cui all’art. 74 legge stupefacenti, in ordine al quale vige una presunzione, ancorché
relativa, di applicabilità della misura custodiale in carcere, superabile unicamente con l’acquisi-

elementi nella specie non ravvisabili anche a motivo della pericolosità dell’indagato, risultante
dal numero delle imputazioni ascrittegli e dall’essere egli stato medio tempore sottoposto a misura di prevenzione personale con acclarata violazione dei relativi obblighi.

Di conseguenza, il Tribunale applicava al Matera la misura della custodia in carcere in ordine a
tutte le imputazioni contestate, ancorché dalla motivazione del provvedimento si ricavi il mancato accoglimento dell’appello del PM in ordine ai capi 6 e 52 dell’imputazione provvisoria.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato, il quale – riproponendo l’eccezione già
formulata dinanzi al Tribunale nisseno che l’aveva disattesa – solleva preliminarmente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 24 Cost.,
nella parte in cui escludendo la notifica dell’ordinanza del GIP che abbia rigettato la richiesta di
applicazione della misura cautelare esclusivamente per insussistenza delle esigenze di cautela,
impedisce all’indagato di contestare la per contro affermata sussistenza di gravi indizi di
colpevolezza, la quale viene così a cristallizzarsi in un ‘anomalo’ giudicato cautelare.

Nel merito cautelare, deduce la violazione dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione alla mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello, formulato dal PM in maniera discorsiva e onnicomprensiva rispetto alle posizioni di tutti gli indagati ed in maniera specifica solo in relazione
ad un’imputazione (capo 14) concernente uno di essi (Sanfilippo), inammissibilità contraddittoriamente dichiarata, invece, dal Tribunale solo riguardo alle posizioni di alcuni.

Viene, infine, dedotta la violazione del combinato disposto degli artt. 272, 285, 292 comma 2
lett. c) cod. proc. pen. a motivo del consistente lasso temporale trascorso tra i fatti provvisoriamente contestati e la prevista applicazione della misura, ma in assenza di concrete ed attuali esigenze cautelari, elemento invece positivamente – e per quanto sopra contraddittoriamente – apprezzato dal Tribunale in favore di dieci coindagati.

Allega, infine, che il reato provvisoriamente contestato al capo 45 non ha costituito oggetto né
di valutazione da parte del GIP né di impugnativa da parte del PM.
2

zione di specifici elementi positivi tali da escludere comunque l’esistenza di esigenze cautelari,

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere accolto sotto il profilo della dedotta inammissibilità dell’appello del PM
avverso l’ordinanza con cui il GIP di Caltanissetta aveva denegato, per vari motivi, l’applicazione delle invocate misure cautelari.

atto che consta di trentacinque pagine – consente invero di verificare che la parte argomentativa si compone di poco più di sei pagine (da pag. 29 a pag. 35), caratterizzata per lo più da
una critica generalizzata dell’ordinanza impugnata in punto interpretazione delle risultanze
delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Posto, infatti, che gran parte delle imputazioni riferite alle cessioni di sostanze stupefacenti al
minuto si fonda sul tenore delle telefonate intercettate – che nell’assunto dell’appellante documenterebbero altrettanti episodi di traffico al dettaglio di sostanze droganti – il PM si è limitato a censurarne la ‘chiave di lettura’ (pag. 30) adottata dal GIP, dolendosi della mancata
correlazione stabilita tra le risultanze indiziarie di detta natura con gli arresti in flagranza di
reato di alcuni indagati (indicati alle pag.32 ed inizio pag. 33), indubitabilmente intervenuti in
corso d’indagine.

Anche quando la critica è stata formulata in maniera più specifica – come ad es. in relazione
all’imputazione provvisoria di cui al reato di cui al capo 14 ascritto all’indagato Sanfilippo Carlo
Salvatore – ciò è avvenuto solo ‘in via esemplificativa’ (pag. 31 appello), al fine cioè di indicare
un caso di non plausibilità dell’interpretazione ‘benevola’ della conversazione telefonica intercettata accolta dal GIP, secondo l’appellante replicata in numerose altre situazioni.

Ciò premesso, appare evidente l’inosservanza da parte del PM appellante del combinato
disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 lett. c) cod. proc. pen. che impone, ai fini della formulazione di ogni impugnazione, l’enunciazione dei motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Del resto, la ponderosa ordinanza del GIP (composta di oltre cinquecento pagine, trascrizioni di
telefonate incluse) evidenza che il giudicante non si era punto sottratto all’onere di esaminare
partitamente le richieste della parte pubblica in relazione alla numerosissime ipotesi d’accusa,
ond’è che non si vede il motivo perché il PM istante non dovesse sobbarcarsi l’analogo onere di
contestare in maniera specifica e puntuale le articolate valutazioni del GIP da lui non condivise.
3

L’esame dell’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza del GIP nisseno del 28/01/2014 –

Non avendo il Tribunale del riesame nisseno – a fronte di specifica doglianza difensiva ed in
una situazione in cui lo stesso organo giudicante, sia pure in diversa composizione e riguardo
ad altri indagati nell’ambito del procedimento, aveva per contro rilevato il vizio da cui era
affetto l’atto d’impugnazione – dichiarato l’inammissibilità dell’appello del PM ai sensi dell’art.
591 comma 2 cod. proc. pen., a tale incombente si deve provvedere in questa sede di legittimità ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.

motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della
specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e
di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Cass. Sez. 1, sent. n. 32993 del 22/03/2013,
PM in proc. Adorno, Rv. 256996 in fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il
ricorso del pubblico ministero in quanto privo di riferimenti alla decisione di inammissibilità del
giudice di appello, pronunciata perché i motivi di impugnazione ivi dedotti erano solo riproduttivi della richiesta di applicazione di misure cautelari e Sez. 6, sent. n. 47546 del
01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664).

4. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio;

restano assorbiti gli altri motivi di censura.

P. Q. M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per inammissibilità dell’appello del PM.

Il Presidente
Giovanni De Røberto

Costituisce, del resto, principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che i

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