Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4040 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4040 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASSO MAURIZIO N. IL 28/10/1956
avverso la sentenza n. 1608/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9485/2014

Considerato che:
Basso Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 6/5/2013 che, in
riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9/10/2009, rideterminava la pena inflitta in
€ 200,00 di multa per il reato ascritto di cui all’art. 635 comma 2 cod. pen. chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e); deduce la mancanza di motivazione in

Il ricorso è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591
lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che <> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997,
Pace, Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si
dà atto delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato allo stesso ascritto con particolare riferimento all’intenzionalità
del comportamento posto in essere.
Uniformandosi a tale orientamento che il Collegio condivide, va dichiarata inammissibile
l’impugnazione; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativannente in € 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 16 dicembre 2014

ordine all’elemento soggettivo del reato.

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