Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 404 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 404 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CRESCENZO ANIELLO N. IL 12/10/1971
avverso la sentenza n. 10861/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
De Crescenzo Aniello ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Napoli in data 11-2-13, che ha confermato, in punto di responsabilità,
la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato
di cui all’art 75 clig. 159/11 , commesso in Ercolano il 19-5-12 e il 31-8-12.
Deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità , eccessività della pena e

L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie,
dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del
ricorso. Il ricorrente , infatti , si limita ad invocare l’annullamento della sentenza
impugnata , senza indicare in alcun modo le ragioni ostative alla declaratoria di
responsabilità e senza individuare e analizzare , al di là di affermazioni apodittiche,
alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale a fondamento del
decisum.L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della
genericità dei motivi addotti , è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di
inammissibilità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13

2TATA

mancata concessione delle generiche nella massima estensione.

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