Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40393 del 28/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 40393 Anno 2014
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TESTA LEOPOLDO N. IL 26/09/1932
avverso la sentenza n. 644/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
06/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/08/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ,19.- L.A..4″-c-rta.- ‘t t. 1’1 °
che ha concluso per Q nitizo ok,(A
,

Udito, per la parte civile Avv
Udit i difensor Av

4

Data Udienza: 28/08/2014

ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 6.6.2013 il Tribunale di Milano condannava TESTA Leopoldo
alla pena di euro 6000 di ammenda, per avere omesso di osservare, in qualità di
responsabile

dello

stabilimento

Profilati

Lonatesi,

le

prescrizioni

stabilite

dall’autorizzazione integrata ambientale , così incorrendo nella violazione dell’art. 29 c.
quattordicies d.lgs. 152/2006. Veniva evidenziato che la ditta menzionata aveva
ottenuto autorizzazione integrata ambientale (AIA) dalla Regione Lombardia, che erano

esito non positivo, nel senso che da un primo controllo era emerso in epoca dal marzo
2009 al settembre 2009 un mancato monitoraggio degli scarichi idrici ed i componenti
del sistema del controllo dello scarico dell’impianto di depurazione.
Il fatto che nel 2009 sia stato installato un campionatore automatico era irrilevante,
poiché lo spirare del termine al 30.10.2007, entro cui dovevano essere attuate le
prescrizioni, segnava il momento di consumazione del reato. Per la natura delle
violazioni si configurava un reato permanente in quanto, dopo detto termine, il Testa
non aveva adempiuto alle prescrizioni, persistendo nel comportamento antidoveroso
fino al settembre 2009, quando venne rimossa la situazione di antigiuridicità.

2. Avverso tale decisione, interponeva appello il difensore dell’imputato, convertito
in ricorso per cassazione, attesa l’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola
pena dell’ammenda.
Con detto ricorso è stata dedotta erronea valutazione delle risultanze processuali,
genericità dell’addebito, insussistenza del reato, difetto di prova certa.
Vien fatto e rilevare che inizialmente venne contestato l’addebito di cui all’art. 16
c. 2 d.lgs. 59/2005 , norma abrogata dal d.lgs. 128/2010; l’articolo 29 quattordicies è
stato introdotto in data 29.6.2010, in un tempo successivo a quello del fatto in
contestazione. Per effetto dell’abrogazione si sarebbe dovuto assolvere l’imputato,
perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato.
Ancora sostiene la difesa che non sarebbe mai stata richiesta la trasmissione dei
dati sul monitoraggio degli scarichi che invero erano stati regolarmente eseguiti. Il
campionatore automatico fu installato nel settembre 2009, laddove in precedenza aveva
operato con campionature discontinue, attraverso un campionatore portatile, senza mai
registrare i superamento della soglia del 10% delle concentrazioni delle sostanze
pericolose , per cui non sarebbe dato comprendere dove sussisteva la violazione.

2

state condotte verifiche per accertare l’adeguamento alle prescrizioni che avevano dato

Considerato in diritto.

Il quesito sulla sussistenza o meno di continuità normativa fra il reato di cui
all’art. 29 quattordicies c. 2 d.lgs. 152/2006 per cui vi è stata condanna nel caso di
specie ed il reato di cui all’art. 16 c. 2 d.lgs. 59/2005, ha trovato adeguata risposta in
termini affermativi in un recente arresto di questa Corte di legittimità ( Sez. III,
27.11.2013, n. 9614 ). In detta pronuncia è stato puntualizzato che dalk_semplice

entrambe sanzionano “colui che pur essendo in possesso di autorizzazione integrata
ambientale non ne osservi le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente”.
E’ stato aggiunto che la nuova disciplina non prevede alcuna esclusione dall’ambito
della propria applicazione per le autorizzazioni rilasciate nella vigenza della vecchia
legge e che la rilevata continuità fra le due fattispecie trova conferma nel dato
sistematico, per la sostanziale identità del complesso della nuova regolamentazione
dell’autorizzazione integrata ambientale rispetto al previgente testo.
Pertanto attesa la continuità normativa tra le due disposizioni , non ricorre alcun
problema in termini di corretta contestazione, avendosi riguardo alla medesima
condotta considerata dai due testi in successione e meno che meno può parlarsi di
situazione intertemporale che sarebbe rimasta priva di sanzione.
Quanto poi alla violazione della autorizzazione integrata ambientale, il
testimoniale escusso ha ampiamente rappresentato come l’imputato non si attivò per
installare gli impianti per effettuare i monitoraggi e comunicarne gli esiti all’autorità
competente, così incorrendo dal 30.10.2007 (data in cui scadeva il temine per
l’adeguamento alle prescrizioni) e fino al settembre 2009 (data dell’installazione di un
campionatore automatico) nella violazione contestata, msì come dettagliatamente
descritto in sentenza (pag.1-2). E’ stato infatti sottolineato come gli esiti dei
monitoraggi non solo non vennero mai trasmessi all’ARPA , ma non vennero neppure
prodotti durante o al termine delle verifiche ispettive, il che imponeva di ritenere che i
monitoraggi non fossero mai stati compiuti prima del settembre 2009. Così come
incontestabile è il dato che il campionatore automatico fu installato solo nel settembre
2009, laddove il termine era scaduto dal 30.10.2007. Corretto è quindi stato il
recepimento dei dati dai flussi informativi ed altrettanto corretta è stata la conseguente
elaborazione.
Al rigetto del ricorso deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

3

lettura delle due disposizioni è dato cogliere identica formulazione letterale , atteso che

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, addì 28 Agosto 2014.

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