Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4039 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4039 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC EMIR N. IL 24/05/1966
avverso la sentenza n. 10350/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

R.G. 9477/2014
Considerato che:
Ahmetovic Emir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma
del 18/4/2013 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia sez.
dist. di Bracciano del 29/10/2008, riduceva la pena inflitta per il reato di
ricettazione ad anni due di reclusione ed C 1.000,00 di multa, chiedendone
l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; deduce
la maneanza manifesta illogicità della motivazione nonché la violazione di legge

cpv. cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi manifestamente
infondati. Difatti vengono riproposte le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; i motivi pertanto vanno considerati non
specifici, non solo per la loro indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di specificità, conducente, ai sensi
dell’art.591, co.1 lett.c) c.p.p., nell’inammissibilità (Sez. IV n.5191 del
29/3/2000, Barone, Rv.216473; Sez. H n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv.
240109). Le motivazioni svolte dal giudice d’appello non risultano, poi, viziate da
illogicità manifesta e forniscono esaustiva motivazione in ordine al diniego
dell’attenuante di cui al secondo comma dell’art.648 cod. pen., facendosi
correttamente riferimento ad una valutazione complessiva del fatto reato
effettuata attraverso un contestuale apprezzamento di tutti quegli elementi che
rientrano nella fattispecie delittuosa, quali il valore del compendio furtivo e la
personalità dell’imputato già gravato da precedenti penali.
La pronuncia di inammissibilità del ricorso comporta, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1000,00.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in
favore della Cassa delle ammende.
Roma 16 dicembre 2014
DEPOSITATA .
IN CANCELLERIA

con riferimento alla ritenuta insussistenza dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648

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