Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4038 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4038 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AIELLO GAETANO N. IL 13/08/1974
avverso la sentenza n. 85/2013 CORTE APPELLO di_PALERMO,_del
14/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROBERTO MARIA
CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE;

Data Udienza: 16/12/2014

a
I

R.G. 9027/2014

Considerato che:
Aiello Gaetano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo del 14/11/2013, confermativa della sentenza del Tribunale di Palermo
del 4/10/2010, con la quale era stato condannato alla pena di anni due e mesi
sei di reclusione ed C 900,00 di multa per i reati di ricettazione ascrittigli,
chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.

sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di ricettazione ed alla mancata
concessione delle attenuanti generiche.
La Corte territoriale, quanto al primo motivo, nel confermare la sentenza
di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è
necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza
che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato
presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano
tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la
comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del
resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza
delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e
quindi anche dal comportamento dell’imputato che dimostri la consapevolezza
della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata – o non
attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è
sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con
un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458;
sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza
impugnata l’assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione
degli assegni indicati nell’imputazione si pone come coerente e necessaria
conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha
recentemente affermato (Sez.U. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324;
sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718) l’elemento psicologico della
ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in
presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità
della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio,
non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in
un mero sospetto.
Tutto ciò vale ad escludere, anche attraverso il richiamo alla sentenza di

proc. pen.; deduce l’erronea applicazione della legge penale con riguardo alla

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle

Roma, 16 dicembre 2014

ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA