Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40371 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40371 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IACCARINO FRANCESCO N. IL 06/03/1957
avverso l’ordinanza n. 1206/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
l e/sentite le conclusioni del PG Dott. e . -t- / ,—“`à
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto

Iaccarino Francesco, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione
avverso l’ordinanza emessa in data 22.09.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli,
provvedendo sulla richiesta di riesame proposta dal predetto, ha confermato il decreto di sequestro
preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli avente ad oggetto un manufatto in muratura

alta cm 30, coperto con tettoia in struttura lignea, allo stato grezzo, privo di pavimentazione, senza
impianti.
Il suddetto sequestro era stato disposto nell’ambito di procedimento penale a carico di Iaccarino per i
reati di cui all’art. 44 lett. c), 93,94 DPR 380/81, 181 D.Lgs 42/04 per aver realizzato il manufatto
suddetto in assenza di permesso di costruire, in violazione della normativa antisismica ed in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico senza la necessaria autorizzazione.
I giudici del riesame avevano ritenuto sussistente il fumus dei suddetti reati trattandosi di edificazione
avvenuta in assenza di permesso di costruire ed in zona protetta da vincolo paesaggistico; avevano
ritenuto che la documentazione fotografica prodotta dalla difesa non riguardasse il manufatto oggetto
del sequestro e dunque non fosse idonea a dimostrare la risalenza nel tempo dell’immobile stesso.
Quanto al periculum in mora, trattandosi di opera non ancora ultimata, allo stato grezzo e senza
impianti, avevano ritenuto che la libera disponibilità del bene potesse aggravare le conseguenza del
reato attraverso il completamento dello stesso e l’eventuale successiva fruizione con aggravio del carico
urbanistico.
A sostegno del ricorso la difesa dell’indagato ha dedotto i seguenti motivi:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 44 DPR 380/01 e 321
c.p.p.
Assume la difesa che, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, l’immobile oggetto del sequestro
preventivo non è stato realizzato ex novo: si tratta di una struttura preesistente sulla quale sono stati
effettuati dei lavori di straordinaria manutenzione. Dunque lavori con riguardo ai quali non occorre
alcun titolo abilitativo.
A detta della difesa è infondato l’assunto dei giudici del riesame secondo cui, anche a voler accedere
alla ricostruzione della vicenda fornita dall’indagato in ordine alla preesistenza dell’immobile,
trattandosi comunque di immobile costruito abusivamente, le opere di manutenzione sarebbero idonee a
“riattualizzare l’abuso stesso”.
Rileva la difesa che, in presenza di una produzione fotografica errata non rispondente al manufatto
oggetto del sequestro, e di una erronea rappresentazione dello stato pregresso dei luoghi, tanto da

perimetrale, chiuso con mattoni forati, di circa 150 mq di superficie realizzato su platea in calcestruzzo,

configurare l’immobile come opera nuova mentre non lo è, doveva, quanto meno sotto il profilo del

fumus delicti, trovare accoglimento la tesi di un intervento di mera manutenzione di un immobile
legittimo preesistente.
Il ricorso è inammissibile in quanto involge censure di merito attinenti il fumus delicti e la fondatezza
dell’accusa in ordine alla realizzazione di struttura nuova abusiva e non di immobile preesistente, sul
quale sono stati effettuati interventi legittimi di manutenzione.

dell’immobile.
Invero l’ordinanza del riesame, da integrarsi con la motivazione data nel decreto di sequestro del GIP,
fornisce un’esaustiva spiegazione sulla non inidoneità della documentazione prodotta dall’odierno
ricorrente al fine di dimostrare la preesistenza dell’immobile e la natura di meri interventi di
manutenzione effettuati su un manufatto risalente nel tempo. Rileva, inoltre, che, trattandosi di
immobile abusivo, gli interventi di manutenzione non fanno altro che “riattualizzare” il carattere abusivo
dell’immobile, ovvero sono anch’essi abusivi in quanto eseguiti su una costruzione comunque non in
regola.
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

Peraltro le suddette censure si fondano su argomentazioni nel merito non idonee a dimostrare l’alterità

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