Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40370 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40370 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUTTILLA GIOVANNI N. IL 17/03/1965
avverso l’ordinanza n. 281/2014 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
25/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
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l é/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Udit i difensor Avv.;

1—t°

Data Udienza: 07/05/2015

4

Ritenuto in fatto

Guttilla Giovanni, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza emessa in data 25.09.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Palermo, provvedendo
sulla richiesta di riesame proposta dal Guttilla, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso
dal GIP del Tribunale di Termini Imerese nell’ambito di un procedimento a carico del Guttilla per il

parcheggio contiguo ed accessorio al proprio ristorante, su area di demanio marittimo sottoposta a
vincolo di inedificabilità assoluta, nonché a vincolo di notevole interesse paesaggistico e di tutela
paesaggistica, in mancanza di permesso di costruire, in difformità dell’autorizzazione n. 10057 valida
fino al 15.10.2013 limitata a consentire la sosta nel proprio lotto esclusivamente ai cittadini che gliene
facessero richiesta.
Con l’istanza di riesame, il Guttilla aveva chiesto la revoca del decreto di sequestro deducendo
l’insussistenza del periculum in mora atteso l’avvenuto completamento delle opere. Rilevava inoltre
che, prima della costruzione del parcheggio, l’area si trovava in stato di abbandono e degrado igienico
ambientale; per di più il parcheggio avrebbe contribuito a decongestionare il traffico estivo nella zona.
I giudici del riesame, premesso che il periculum in mora richiesto per l’emissione del sequestro
preventivo deve consistere nella concreta, imminente probabilità che il perdurare della disponibilità del
bene possa aggravare le conseguenze del reato ipotizzato o agevolare la commissione di altri reati, non
avevano ritenuto condivisibile l’assunto della insussistenza di tale requisito atteso l’avvenuto
completamento dei lavori, richiamando a tale riguardo i principi enunciati dalle Sezioni Unite secondo
cui il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi
criminosa già perfezionatasi: con riguardo ai reati edilizi, è ammissibile il sequestro preventivo di
immobile costruito abusivamente anche nel caso che i lavori siano ultimati.
Nel caso in esame, i giudici avevano ritenuto che la natura di reato permanente della condotta di
costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico comporta che, pur se ultimati gli interventi, sono
suscettibili di protrarre nel tempo ed approfondire di intensità le conseguenza del reato determinando e
radicando il danno all’ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a
salvaguardare tutto ciò in conformità con il principio di diritto secondo cui la realizzazione di opere
edilizie in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ha natura permanente per cui solo con il sequestro
preventivo che toglie al soggetto autore dell’abuso la disponibilità del bene cessa la permanenza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Guttilla, a mezzo del proprio difensore,
per violazione delle legge in relazione all’art. 321 c.p.p.

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reato di cui all’art. 44 lett c) DPR 380/81, 181 dlgs 42/04 e 734 c.p., in relazione alla realizzazione di un

Assume la difesa l’assoluta carenza di motivazione in ordine al requisito del periculum in mora, sotto il
profilo della concretezza del pericolo derivante dalla permanenza della struttura realizzata in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico.
Osserva la difesa di aver documentato come lo stesso ente di tutela dei beni paesaggistici, con proprio
nulla osta del 28.01.2011, aveva espresso la propria approvazione agli assessorati dei Beni Culturali e
del Territorio e Ambiente della regione Sicilia ed al Comune di Santa Flavia circa la realizzazione di un

fortemente antropizzata e l’area interessata dal progetto è in totale stato di abbandono e in forte stato di
degrado igienico – ambientale”.
Orbene la fascia di territorio cui faceva riferimento la nota dell’ente tutela del paesaggio, era ritenuta
fortemente degradata e bisognosa di opere di sistemazione. Trattasi della particella 367 appartenente al
Gutilla al pari della particella 462, che, come risulta dalla fotografie prodotte nel procedimento di
riesame, versava anch’ essa in totale stato di abbandono prima dell’intervento attuato dal ricorrente.
Orbene i giudici del riesame non hanno tenuto conto del parere espresso dall’ente tutela del paesaggio
quando invece tale documentazione ed il corredo fotografico imponeva di valutare, con esame
particolarmente approfondito, se fosse veramente sussistente l’ulteriore lesione del bene protetto
derivante dall’uso dell’opera abusiva e di escludere tale lesione una volta accertata l’assoluta
compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal vincolo, dovendosi tenere conto della natura stessa
del vincolo e della situazione di forte degrado ambientale preesistente alla realizzazione dell’opera.
I giudici del riesame, non solo non hanno tenuto conto che la particella 367 non era più sottoposta a
vincolo mantenendo il vincolo cautelare anche sulla stessa, ma, soprattutto, sono venuti meno al
fondamentale obbligo di motivazione non effettuando la doverosa valutazione circa l’aggravamento
delle conseguenza del reato derivante dall’uso dell’immobile anche con riferimento all’ecosistema
protetto dal vincolo paesaggistico oltre che sotto il profilo urbanistico.

Ritenuto in diritto

Come più volte affermato da questa stessa Corte, in materia di sequestro preventivo per reati
paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità e concretezza del
pericolo indipendentemente dall’essere l’edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al
territorio ed all’equilibrio ambientale, a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio e dall’incremento
del carico urbanistico, perdura in stretta connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata.
Il periculum in mora è in re ipsa per il solo fatto che è stata costruita un’opera abusiva senza
autorizzazione in area protetta dal vincolo paesaggistico in quanto il danno all’ambiente è dato alla sola
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parcheggio pubblico in variante rilevando che “la fascia di territorio compresa fra le due arterie è

presenza e utilizzazione dell’opera, diversamente da quanto accade per il sequestro preventivo operato
in relazione a reati edilizi per i quali, ai fini della valutazione del periculum in mora, occorre avere
riguardo alla incidenza che l’opera ultimata ha sull’assetto del territorio (ex pluris Cass. Sez. III n.
42363/2013; Cass. Sez. III n. 24539/2013).
In proposito, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema in relazione ai reati edilizi ed urbanistici,
hanno ritenuto ammissibile il sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata, affermando

già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa – che va accertato e
adeguatamente motivato dal giudice – presenti i requisiti della concretezza e dell’attualità e le
conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità,
consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell’offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta
connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con
l’accertamento irrevocabile del reato. Dunque spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione,
compiere una attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso della cosa pertinente all’illecito
penale (Cass. Sez. Un. n. 12878/2003).
In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni
altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte
dell’indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero
se l’attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività
(Cass. Sez. III n. 24539/2013).
In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che l’impiego della cosa
appare in grado di raggiungere in ordine all’oggetto della tutela penale, in correlazione al potere
processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare.
Per esempio, nel caso di ipotizzato aggravamento del c.d. carico urbanistico, va accertata in concreto
tale evenienza sotto il profilo della consistenza reale e dell’intensità del pregiudizio paventato, tenendo
conto della situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento coercitivo. Diversa è
invece la situazione con riferimento ai reati paesaggistici, poiché per tali reati, al fine della legittimità
del provvedimento di sequestro preventivo, la sola esistenza di una struttura abusiva, realizzata senza
autorizzazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico integra il requisito dell’attualità del pericolo,
indipendentemente dal fatto che l’edificazione sia stata o meno ultimata, in quanto il rischio di offesa al
territorio ed all’equilibrio ambientale — a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio — perdura in
stretta connessione all’utilizzazione della costruzione ultimata (Cass. Sez. III n. 32247/2003; Cass. Sez.
III n. 43880/2004; Cass. Sez. H n. 23681/2008; Cass. Sez. III n. 30932/2009).

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che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa

In applicazione dei principi appena enunciati le conclusioni alle quali è pervenuta l’ordinanza impugnata
devono ritenersi del tutto corrette. Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

P.Q.M.

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