Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40369 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40369 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARIGLIANO LUIGI N. IL 20/07/1956
avverso la sentenza n. 8337/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del
18/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/septile le c nclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/05/2015

Ritenuto in fatto

Marigliano Luigi ha proposto personalmente ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. in data 18.4.2014 dal Tribunale di Napoli con la quale è stata applicata al predetto la
pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 430.00 di multa per il reato di cui all’art. 99 co. 4
c.p e 291 bis DPR 43/1973 per aver detenuto nel territorio dello Stato kg 124,960 di tabacchi lavorati

A sostegno del ricorso il predetto ha addotto l’erronea ed illegale determinazione della pena.
In particolare, premesso che la normativa in materia sanziona l’attività di contrabbando prevedendo,
quanto alla multa, la somma di euro 5,16 per ogni grammo di tabacco caduto in sequestro, rileva il
ricorrente che la sentenza ha stabilito la pena base sulla quale effettuare la riduzione di un terzo per
effetto del rito ex art. 444 c.p.p. nella misura di euro 645.000,00 e che tale somma è il risultato della
moltiplicazione di euro 5.16 per gr. 125.000, ovvero Kg 125. Il materiale in sequestro, però, non è di
tale peso: dal verbale di sequestro della GDF, infatti, il peso risulta pari a 124.960 Kg.
Quindi la pena, non tenendo conto di tale differenza quanto al peso effettivo del tabacco in sequestro, è
da ritenersi illegale.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
Effettivamente la quantità di tabacco rinvenuto in possesso dell’imputato è di Kg 1243 /960 e non 125.00
e la pena base, quanto alla multa, è stata determinata in euro 645.000 costituenti il risultato della
moltiplicazione di euro 5.16 (per ogni grammo di tabacco) x Kg 125 e non 124.960.
Ciò, però, non implica automaticamente che la pena sia illegale rientrando nella disponibilità e
discrezionalità delle parti partire da una pena base superiore al minimo che si ottiene dalla suddetta
moltiplicazione.
Peraltro, come è noto, l’applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce un negozio giuridico
recettizio che, pervenuto a conoscenza dell’altra parte, non può essere modificato unilateralmente o
revocato. In particolare, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti
prospettare questioni e sollevare doglianze relative alla sussistenza del fatto ed alla sua qualificazione
giuridica, alla sua attribuzione soggettiva nonché all’entità della pena concordata.
In altre parole l’adesione dell’imputato al patteggiamento determina una seppur implicita ammissione
del fatto che esime il giudice dall’effettuare un accertamento pieno della responsabilità del medesimo e

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esteri di contrabbando suddivisi in plurime stecche rinvenute presso l’abitazione del prevenuto.

gli consente,invece, di procedere ad un accertamento solo in negativo circa l’assenza di cause di non
punibilità (Corte Cost. sentenza n. 155/96).
Infine, come più volte precisato da questa Corte, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra
l’imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione
è proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti all’applicazione delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. Ipotesi non verificatesi nel caso di specie.
al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla
somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 maggio 2015.

Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente

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