Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40368 del 23/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 40368 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO GIUSEPPE N. IL 20/10/1989
avverso l’ordinanza n. 2082/2014 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
16/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lct-tt/sentite le conclusioni del PG Dott.PA0L0 CAN)CVE)- 1-^
i nrAristk5S gie 17+2,‘
GiAkg-sTo
CA-‘‘C

Uditi difensor Avv.; SA L.,,f ti;p

cAtukuy–;yr

Data Udienza: 23/04/2015

Ritenuto in fatto

Di Mauro Giuseppe ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del 16.12.2014 con la quale
il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l’appello presentato dal predetto avverso l’ordinanza del
24.10.2014 del Gip presso il Tribunale di Catania reiettiva della richiesta di revoca o sostituzione della
misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ex art. 89 d.p.r. 309/90.

riabilitativo presso la Comunità il F.A.R.O. di Marsala.
La misura inframuraria era stata disposta nell’ambito di indagini a carico del Di Mauro per i reati di cui
agli artt. 74, 73 DPR 309/90.
I giudici del riesame, nel respingere l’appello, avevano rilevato che ostativa all’accoglimento
dell’istanza era, più che la sussistenza di eccezionali ragioni di cautela, la carenza del requisito
dell’attualità dello stato di tossicodipendenza posto che l’indagato risultava dal 18.3.2014 in carico al
SERT presso il Carcere di Catania, ove era detenuto. A distanza di nove mesi dalla presa in carico,
l’attualità delle condizioni di tossicodipendenza doveva ritenersi venuta meno di talché difettava il
presupposto essenziale richiesto dalla legge per la concessione di misure alternative al carcere al fine
della disintossicazione.
A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di
motivazione in relazione all’art. 89 DPR 309/90, all’art. 275 c.p.p. ed all’art. 32 Cost.
Secondo la difesa non ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da precludere la
concessione degli arresti domiciliari. Sia la motivazione del Tribunale del riesame, sia quella del GIP
sono carenti in ordine alla sussistenza del requisito della eccezionalità delle esigenze cautelari in
presenza del quale deve essere esclusa la misura diversa da quella carceraria.
Appare invece evidente l’incompatibilità del programma terapeutico con la misura inframuraria in atto,
il cui prolungamento impedirebbe all’indagato di superare i problemi legati alla tossicodipendenza.
Ricorrono, invece, tutti i presupposti richiesti dall’art. 275 c.p.p. e 89 DPR 309/90 per il collocamento
del detenuto in una struttura terapeutica, in assenza di eccezionali esigenza cautelari, ritenute dalla
difesa non provate.
Quanto al requisito della attualità dello stato di tossicodipendenza del Di Mauro, la difesa rileva che
l’attualità di tale stato non può desumersi dal programma predisposto dal SERT di collocamento del Di
Mauro presso una struttura residenziale; difatti la decisione di inserire l’indagato in una struttura
terapeutica implica la necessaria valutazione da parte dei sanitari del SERT del perdurare della
tossicodipendenza anche al momento in cui è stata richiesta la revoca o sostituzione della misura
carceraria per consentire l’ingresso nella struttura di cura.

Istanza avanzata al fine di consentire al Di Mauro di sottoporsi ad un programma terapeutico

Ritenuto in diritto

Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Come è noto, infatti, nei confronti
del tossicodipendente che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, la
prosecuzione della custodia in carcere è consentita soltanto qualora ricorrono, ex art. 89 DPR 309/90,
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza da valutare in base ai criteri di cui all’art. 274 c.p.p. (Cass.

Tali esigenze non coincidono con una normale situazione di pericolosità ma consistono in una
esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di consistenza tale da risultare
prevalente rispetto all’esigenza di recupero del tossicodipendente.
Dunque l’eccezionale rilevanza non coincide con le normali esigenze cautelari ma riguarda la
intensità delle stesse; intensità che deve essere tale da far ritenere insostituibile la misura carceraria
(Cass. Sez. VI, n. 33807/2007; Cass. Sez. III, n. 27075/2014).
Orbene tale valutazione spetta al giudice che, naturalmente, deve fornire congrua ed adeguata
motivazione sul punto. Sotto tale profilo, invero, il provvedimento impugnato non è censurabile in
quanto il Tribunale del riesame, nel respingere l’istanza di revoca, non ha argomentato in maniera
approfondita sulla sussistenza delle suddette esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in quanto ha
escluso l’esistenza del presupposto fondamentale per l’applicazione del disposto dell’art. 89 DPR
309/90: l’attualità dello stato di tossicodipendenza.
Invero, come evidenziato dal giudice del riesame, il Di Mauro è stato preso in carico dal SERT in
data 18.03.2014 mentre l’ordinanza del GIP reiettiva della istanza di revoca o sostituzione della
custodia in carcere con gli arresti domiciliari risale al 24.10.2014: cioè a distanza di I mesi dalla
presa in carico da parte del SERT presso il carcere di Catania.
Orbene, con argomentazione del tutto logica e condivisibile, il Tribunale del riesame ha ritenuto che i
9 mesi trascorsi sotto il costante controllo del SERT e, quindi, di astensione dall’assunzione di
stupefacenti abbiano determinato il venir meno della condizione di tossicodipendenza che giustifica il
trattamento di favore di cui all’art. 89 DPR 309/90.
Di conseguenza, venendo meno il presupposto principale di suddetto regime di favore, risulta
superflua anche una motivazione specifica in punto di sussistenza delle esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza.
Del resto questa stessa Corte ha più volte precisato che ai fini dell’accoglimento dell’istanza di
autorizzazione alla frequentazione di un programma terapeutico di recupero del detenuto — con
conseguente passaggio dalla misura della custodia cautelare a quella degli arresti domiciliaril’attualità della tossicodipendenza va valutata con riferimento al momento della richiesta stessa.
2

Sez. VI, n. 22122/2002; Cass. Sez. IV, n. 34218/2005).

Dunque è con riguardo a tale momento che l’indagato deve risultare assuntore abituale di sostanze
stupefacenti (ex pluris Cass. Sez. V n. 20082/2013).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Penitenziario competente a norma dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma, in data 23 aprile 2015.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA