Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40367 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40367 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI LECCE
nei confronti di:
TOMMASI ANTONIO N. IL 10/11/1943
avverso l’ordinanza n. 309/2013 TRIBUNALE di LECCE, del
28/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
lette/sentite le conclusioni del PG 2tet. cumu,tuoul,uudeo
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Uditi difensor Avv.;

Aco,

Cvwr

Data Udienza: 07/10/2014

Ritenuto in fatto e in diritto
Il Procuratore della Repubblica di Lecce ha proposto ricorso per Cassazione avverso
l’ordinanza in data 28.11.2003 con la quale il Tribunale di Lecce, quale giudice
dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta della Procura di revoca del beneficio della

demolizione del manufatto abusivo ordinata con sentenza in data 13.7.2010 del Tribunale
di Lecce, con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli art. 44
lett c), d.p.r. 380/01, 181 d.lvo 42/04, stante l’inadempimento da parte del suddetto
imputato dell’obbligo di demolizione.
Il Tribunale di Lecce, adito quale giudice dell’esecuzione, aveva rilevato che l’immobile e il
terreno erano stati acquisiti al patrimonio del comune di Lecce in data precedente alla
irrevocabilità della sentenza con conseguente inesigibilità dell’obbligo di demolizione,
ragione per cui era venuta meno la condizione apposta alla concessione della sospensione
condizionale della pena.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente, con unico motivo di gravame, ha dedotto
violazione di legge in relazione all’art. 31 d.p.r. 380/2001 e 165 c.p. contestando che
l’inesigibilità dell’adempimento dell’obbligo demolitorio possa farsi derivare dalla avvenuta
acquisizione dell’opera abusiva e del terreno sul quale essa insiste al patrimonio del
Comune di Lecce in data anteriore alla irrevocabilità della sentenza. In proposito ha
osservato che il trasferimento dell’immobile abusivo al Comune non integra un
impedimento alla possibilità dell’autore dell’illecito edilizio di eseguire l’ordine di
demolizione.
Con memoria difensiva ritualmente depositata la difesa dell’imputato ha contestato il
ricorso asserendo che non si era incorso in alcuna violazione di legge e che l’acquisizione
del manufatto abusivo al patrimonio dello stato aveva impedito al Tommasi di provvedere
alla demolizione.
Il ricorso del PG è fondato:

i

sospensione condizionale della pena concesso a Tornassi Antonio subordinatamente alla

Come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte, in materia edilizia, il manufatto
abusivo dissequestrato dopo che il responsabile non abbia ottemperato all’ingiunzione
comunale di demolizione dello stesso, va restituito non già al privato responsabile,
quand’anche egli sia ancora in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai
divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell’inutile decorso del termine di
legge di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001 previsto per provvedere alla

Detto trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell’immobile abusivo,
automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per
l’ottemperanza all’ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce impedimento
giuridico a che il privato responsabile esegua l’ordine di demolizione impartitogli dal
giudice con la sentenza di condanna.
A tale proposito la Suprema Corte ha spiegato che il predetto, essendo ancora nel possesso
dell’immobile abusivo, può ottenere dal Comune l’autorizzazione ad eseguire la
demolizione cui è preordinato il trasferimento della proprietà all’ente comunale. (Cass sez 3
n. 4962 28.11.07, 12.1.2012 n. 4444).
L’unico limiti’ all’ esecuzione dell’ordinanza di demolizione è costituito dall’ipotesi che
l’autorità comunale abbia dichiarato l’esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a
quello del ripristino dell’assetto urbanistico violato.
Solo se l’autorità comunale, a norma dell’art. 31 cit d.p.r., avrà dichiarato l’esistenza di
interessi pubblici prevalenti rispetto a quelli del ripristino dell’assetto urbanistico violato, la
demolizione diverrà giuridicamente impossibile anche per il privato responsabile dell’abuso
con ogni conseguenza in relazione all’ordine di demolizione disposto a suo carico dal
giudice penale e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
subordinato alla demolizione del manufatto abusivo.
Tale ipotesi non ricorre nel caso in esame non essendo neppure stata allegata dal ricorrente
la sopravvenuta esistenza e la conseguente dichiarazione da parte Comune di tali interessi
pubblici ostativi alla demolizione del manufatto.
Di conseguenza l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di
Lecce per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto richiamati.

2

demolizione.

,

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce.

Così deciso in Roma il 7.10.014

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