Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4036 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4036 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOCARAZZO COSIMO N. IL 20/08/1969
avverso la sentenza n. 6168/2013 GIP TRIBUNALE di BOLZANO, del
30/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 16/12/2014

osserva

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, tramite difensore, lamentando
inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen. con
riferimento alla mancanza di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Invero, con gli stessi non si muove alcuna concreta e specifica contestazione
alla fondatezza fattuale dell’apparato argomentativo utilizzato dal giudice di
merito nella sentenza oggetto di gravame.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo
per la sua genericità come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.,
all’inammissibilità (cfr., ex multis, Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000, dep.
03/05/2000, Barone, Rv. 216473).
Con riferimento allo specifico motivo di doglianza, rileva il Collegio come
l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Cost. e dall’art.
125, comma terzo, cod. proc. pen. per tutte le sentenze, sebbene operi anche
rispetto a quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti, tuttavia, in
tal caso, esso non può non essere conformato alla particolare natura giuridica
della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso
tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è
necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato
dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione (cfr., Sez.
1, sent. n. 752 del 27/01/1999, dep. 22/03/1999, Forte, Rv. 212742).
Fermo quanto precede, si evidenzia come la motivazione addotta nella
sentenza impugnata appare del tutto conforme a quanto imposto dalla legge.
Si legge nella stessa: “Come evidenziato nel decreto che disponeva il giudizio
immediato, a carico dell’imputato Focarazzo Cosimo sussistono evidenti
elementi di prova in ordine ad entrambi i fatti oggetto del presente
procedimento, posto che è stato arrestato in quasi flagranza di reato, che al
momento dell’arresto ha ammesso la propria responsabilità e consegnato agli
agenti la somma di 80 C che aveva appena rapinato al titolare del negozio Tre
do via Palermo a Bolzano, e che sono state rinvenute e sequestrate le due
siringhe utilizzate dal medesimo nella predetta rapina e in quella tentata pochi

1. Con sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bolzano, su richiesta dell’imputato e con il consenso del pubblico ministero,
venivano applicata a Focarazzo Cosimo la pena di anni tre, mesi sei di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa, con condanna alle spese processuali e
confisca di quanto in sequestro, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati
contestati (tentata rapina aggravata e rapina aggravata consumata) ed esclusa
la contestata recidiva.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro
1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

minuti prima presso la Pizzeria Zodiaco. Alla luce dei predetti elementi di
prova, non sussistendo cause di estinzione del reato o della pena, né motivo
alcuno per procedersi ex art. 129 cod. proc. pen., non vi sono dubbi sulla
penale responsabilità dell’imputato, che del resto ha chiesto di patteggiare la
pena, in ordine ai reati di tentata rapina e rapina, entrambi aggravati dall’uso
di un arma, costituita dalle due siringhe utilizzate per minacciare, così come
correttamente contestati nel capo d’imputazione, con la sola precisazione che è
di tutta evidenza la sussistenza del medesimo disegno criminoso e, dunque, la
necessità di unificare i fatti in continuazione fra loro, laddove quello più grave,
ai fini della determinazione della pena base, è senz’altro quella sub b). La pena
proposta … appare congrua alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e
corretto il computo della stessa, laddove, stante lo stato di tossicodipendenza
dell’imputato che lo porta a reiterare le condotte criminose, si ritiene di non
applicare l’aumento per la contestata recidiva. L’imputato va altresì
condannato al pagamento delle spese e della tassa. Va infine disposta, ex art.
240 cod. pen., la confisca delle due siringhe utilizzate nelle rapine quale corpo
di reato”.
In ogni caso, va infine evidenziato come questa Corte abbia ripetutamente
affermato che non è consentito all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato
accordo ex art. 444 cod. proc. pen., proporre questioni in ordine alla mancata
applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., senza precisare per quali specifiche
ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento del
giudizio.

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