Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4035 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4035 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
METTA ORONZO N. IL 09/01/1970
avverso la sentenza n. 502955/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FOGGIA, del 20/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 19655/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 129
cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla
mancata pronuncia di assoluzione dell’imputato) è inammissibile, in quanto il
giudice di merito – come si evince dalla motivazione della sentenza – ha accertato
la non ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. pen. ed è pacifico, nella
giurisprudenza di questa Corte suprema, che la sentenza che recepisce l’accordo fra
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per
escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste (Cass., Sez. 4, n. 34494
del 13/07/2006 Rv. 234824) e può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata
appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc.
pen. (Cass., Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007 Rv. 236622), ciò che – nel caso di
specie – non ricorre; e peraltro, va ricordato che «in tema di patteggiamento, una
volta esclusa la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.,
tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite dal giudice
precludono la successiva proposizione, in sede di impugnazione di legittimità, di
eccezioni o censure attinenti al merito delle valutazioni sottese al prestato
consenso, che, essendo frutto del generale potere dispositivo riconosciuto dalla
legge alle parti e ratificato dal giudice, non può più dalle stesse essere rimesso in
discussione mediante ricorso per cassazione» (Cass., sez. 1, n. 6898 del
18/12/1996, Rv. 206642);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1500,00;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Metta Oronzo ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, con la quale gli è stata applicata – ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata, per il reato di rapina;

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