Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40347 del 22/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40347 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTELLONE ANTONIO N. IL 06/03/1979
avverso la sentenza n. 1096/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pokn9l,Lk. A .”)
che ha concluso per jj gwuLi wackw.eu.‘ coet m ih■e,

da

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

jUUÀ

Data Udienza: 22/10/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 28 giugno 2012 il GIP presso il Tribunale di Messina dichiarava
Castellone Antonio responsabile del reato di cui agli artt. 73 comma 1 e 80 DPR 309/90 perché,
senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, trasportava a bordo dell’autovettura targata DN437HJ
complessivamente 61 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish, pari a 273.432 dosi commerciali;
del reato di cui agli artt. 61 n.1 e 648 bis c.p. perché, al fine di commettere il suddetto reato e non

reato di furto consumato a Caste! Volturno il 19.2.2011, operazioni tali da ostacolarne
l’identificazione come bene di provenienza delittuosa. Riconosciuta la continuazione ed operata la
riduzione per il rito abbreviato, condannava lo stesso alla pena di anni dodici di reclusione e €
40.000 di multa.
Proposto appello, la Corte di Appello di Messina, con sentenza emessa in data 8.4.2013, in parziale
riforma della sentenza impugnata, rideterminava la pena inflitta al Castellone in anni 8 di reclusione
ed € 30.000 di multa. Confermava nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la summenzionata pronuncia il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo i seguenti motivi:
1) Illogicità della motivazione in relazione all’aggravante della ingente quantità.
Rileva il ricorrente che, prima della recente sentenza delle Sezioni Unite del 24.5.2012, la
Cassazione ha chiarito che non possono di regola definirsi ingenti i quantitativi di droghe pesanti o
leggere (come l’hashish) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di
sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e di cinquanta chilogrammi.
Peraltro il valore indicato dalla Cassazione deve essere inteso come soglia valida ad escludere di
regola la configurabilità dell’aggravante quando non sia superato, non essendo invece ammissibile
uno speculare automatismo in malam partem, volto a riconoscere l’aggravante ogni volta che tale
limite sia superato. A tal fine, infatti, deve sempre essere effettuata la valutazione in concreto del
giudice di merito.
Segnala inoltre il ricorrente che nel caso in esame si pone una problematica similare a quella dello
jus superveniens. La Corte di merito avrebbe dovuto valutare la sussistenza dell’aggravante della
ingente quantità secondo l’orientamento vigente all’epoca dei fatti contestati e dunque non
avrebbero potuto definirsi ingenti i quantitativi di droghe leggere al di sotto di 50 kg.
Al riguardo occorreva distinguere la svolta giurisprudenziale pro reo dalla svolta giurisprudenziale
contra reum.
1

essendo concorrente nel reato presupposto, compiva sull’autovettura tg. DN437HJ, provento del

I3imputato impugnante evidenzia infine che, in relazione alla valutazione in concreto che dovrebbe
essere operata dal giudice di merito, la motivazione della sentenza doveva essere integrata in modo
corrispondente ai principi precedentemente stabiliti dalla Corte di legittimità sulla valutazione di
particolare pericolosità per la salute pubblica, della spiccata offensività dell’interesse tutelato dalla
norma incriminatrice, della idoneità dello stupefacente a soddisfare le esigenze di un elevato
numero di consumatori per un notevole periodo di tempo.
2) Errata interpretazione della legge penale in relazione all’art. 648 bis c.p.

assenza di prova che il soggetto fruitore fosse l’autore dell’alterazione dei dati, doveva contestarsi il
diverso reato di cui all’art. 648 c.p.
In particolare, parte impugnante afferma che per la configurazione del reato di riciclaggio non è
sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza alterato in modo da ostacolarne
l’identificazione della provenienza delittuosa, occorrendo un quid pluris idoneo ad indicare che la
condotta, consistita nella manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del
concorso di persone nel reato, all’imputato.
La Corte di Appello, puntualizza il ricorrente, ha finito per rovesciare illegittimamente sull’imputato
l’onere della prova contraria all’ipotesi accusatoria.
3) Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Rileva il ricorrente che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, vi fossero nel caso di
specie vari elementi favorevoli che militavano in favore della applicazione dell’attenuante di cui
all’art. 62 bis c.p. Il riferimento attiene alla personalità del ricorrente, alle di lui condizioni di vita
precarie ed alla consequenziale necessità di mantenere la famiglia.
4) Illegalità della pena alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.
Rileva il ricorrente nei motivi aggiunti che, poiché oggi è tornata in vigore la precedente
formulazione dell’art. 73 DPR 309/90, che prevede quale massimo edittale per le droghe c.d.
leggere la pena di anni 6 di reclusione, si impone l’annullamento della sentenza impugnata al fine di
operare una nuova quantificazione della pena, avuto riguardo alla norma oggi più favorevole.
La pena base fissata dal Collegio di merito, pari ad anni otto di reclusione, è difatti divenuta oggi
una pena illegale, in quanto di non poco superiore al massimo edittale previsto dalla normativa
tornata in vigore.
Ritenuto in diritto

I primi tre motivi di ricorso devo essere rigettati in quanto infondati.
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Sul punto il ricorrente rileva che la Corte di Appello ha errato a qualificare i fatti, in quanto, in

Quanto al motivo concernente l’applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 80 DPR 309/90, questa
Corte, difatti, rileva come la Corte di Appello abbia correttamente ritenuto, in applicazione dei
principi giurisprudenziali formatisi sul punto, la configurabilità della aggravante della ingente
quantità.
A tale scopo, peraltro, il Collegio non si basa unicamente sul dato quantitativo che già sarebbe
dirimente (60 kg di sostanza stupefacente trasportata) ma argomenta anche in punto di pericolosità e
di capacità del numero delle dosi (oltre 270.000) a soddisfare le necessità di un grande numero di

I giudici di merito, quindi, hanno giustamente applicato l’aggravante di cui all’art. 80 del D.p.r.
309/90 atteso che “in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti,

l’aggravante della ingente quantità (art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990) non è di
norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi
(valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d. m. 11 aprile 2006, ferma
restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata”(Cfr.
Cass. Sez. IV sentenza n. 6369 del 20.12.2012). Difatti nel caso in esame, il quantitativo di sostanza
stupefacente trasportato dall’odierno imputato era di gran lunga superiore alla soglia in questione.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, le censure del ricorrente in ordine ad un presunto
rovesciamento del principio dell’onere della prova appaiono infondate, in quanto la Corte di
Appello, con motivazione logica e puntuale, indica i motivi da cui dedurre la consapevolezza della
condotta posta in essere da altri e la partecipazione all’altrui condotta delittuosa da parte
dell’imputato quantomeno nella forma del concorso morale.
L’imputato, infatti, era il beneficiario ultimo delle alterazioni, dal momento che era quest’ultimo a
dover utilizzare il veicolo per il trasporto dello stupefacente. Inoltre, come logicamente argomentato
dalla Corte territoriale, non poteva di certo conferirsi un incarico così economicamente importante
se non a persona sulla quale si riponeva la massima fiducia ed era soprattutto il Castellone, al quale
appunto era stata affidato un così cospicuo carico di sostanza stupefacente, quale trasportatore, ad
avere l’imprescindibile esigenza di far apparire regolare l’autovettura qualora fosse stato effettuato
un normale controllo dei documenti.
Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il
Collegio di merito correttamente argomenta nel senso della non applicabilità, motivando il diniego
sulla base del precedente specifico dal medesimo riportato e dell’atteggiamento non collaborativo
mantenuto in sede processuale.
Del resto, nel negare la concessione delle attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p., il giudice di merito,
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consumatori.

trattandosi di un giudizio fattuale al medesimo riservato e rimesso al suo libero apprezzamento, può
anche solo limitarsi ad indicare le ragioni preponderanti che lo conducono alla loro non
applicazione, e nel caso in esame i giudici di merito esplicitano ulteriormente di non ravvisare
nessun elemento concreto che faccia ritenere l’imputato meritevole delle attenuanti generiche.
Difatti secondo un principio giurisprudenziale oramai consolidato nel motivare il diniego della
concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti
gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che

disattesi o superati da tale valutazione (cfr. Cass. Sez. III sentenza n. 28535 del 19.3.2014).
Quanto alla doglianza inerente la sopravvenuta illegalità della pena all’indomani della nota
pronuncia n. 32 del 2014 della Consulta, la stessa è meritevole di accoglimento, imponendosi una
nuova valutazione in ordine al trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito.
Com’è noto, infatti, la Corte costituzionale, con la suddetta sentenza n. 32/2014, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis D.L. cit., oltre che dell’art. 4-vicies ter (entrambi inseriti
in sede di conversione), perché adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del
potere legislativo di conversione. Secondo l’espressa indicazione del giudice delle leggi, con la
dichiarazione dell’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, “riprende applicazione il
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate” (con il
conseguente ripristino del differente trattamento sanzionatorio dei reati concernenti le cosiddette
“droghe leggere”, puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa), atteso che i
vizi procedurali in cui era incorso il legislatore del 2006 (in sede di conversione dell’originario
decreto-legge), dovevano considerarsi tali da dar luogo ad un atto legislativo affetto da un “vizio
radicale nella sua formazione come tale inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, anche ad
abrogare la precedente normativa.
Ad oggi pertanto – è utile rimarcare – la cornice edittale di riferimento per il reato contestato
all’odierno imputato non può più considerarsi quella prevista al momento della sua pronuncia (da
sei a venti anni di reclusione), ma quella ben più mite compresa tra un minimo di due anni di
reclusione ed un massimo di anni sei di reclusione oltre la multa.
È evidente che la determinazione della pena effettuata dai giudici di merito non corrisponda più ai
criteri sottesi ai vigenti parametri sanzionatori, essendosi partiti nella commisurazione della pena da
un minimo edittale (anni 8 di reclusione) attualmente superiore al massimo edittale previsto per la
categoria di stupefacenti “leggeri” fra i quali rientra l’hashish oggetto dell’illecito contestato
all’imputato
4

egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri

Si impone di conseguenza l’annullamento della sentenza al fine di rideterminare il trattamento
sanzionatorio alla luce della disciplina vigente dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
32/2014.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di

Così deciso in Roma il 22.10.2014

Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.

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