Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40346 del 07/10/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40346 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIGNATARO LUIGI N. IL 06/05/1962
PIGNATARO RAFFAELE N. IL 18/02/1964
avverso la sentenza n. 3138/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
20/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. igcu)
che ha concluso per .e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 07/10/2014

Ritenuto in fatto

Con sentenza emessa in data 18 maggio 2011 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava Pignataro
Raffaele e Pignataro Luigi colpevoli del reato di cui all’art. 44 lett. b DPR 380/2011 perché, in
qualità di comproprietari e committenti, realizzavano in difformità al permesso di costruire opere
abusive consistenti nella chiusura di due fronti del loro opificio, a sud e ad ovest, con pannelli

volumetria nonché nel prolungamento del carro ponte sul fronte nord, all’esterno dell’originario
manufatto edilizio, nell’installazione di un’ulteriore coppia di pilastri e nella costruzione sul lato
ovest di 5 pilastri con predisposizione dell’appoggio di travi trasversali (capo A); dei reati di cui
agli arti. 64-71 DPR 380/2001 (capo B); artt. 65-72 DPR 380/2001 (capo C); artt. 93-95 DPR
380/2001 (capo D) e del reato di violazione di sigilli aggravato ex art. 61 co. 2 n. 2 c.p. (capo G).
Posti i reati in continuazione, concesse le attenuanti generiche considerate equivalenti alla
aggravante ascritta, condannava Pignataro Raffaele alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e
700 euro di multa e Pignataro Luigi alla pena di un anno di reclusione e 700 euro di multa oltre alla
spese processuali. Concedeva ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale e disponeva
la demolizione dei manufatti abusivi.
Proposto appello, la Corte di Appello confermava in toto la sentenza di primo grado e condannava
gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza il difensore degli imputati ha proposto ricorso per cassazione per i seguenti
motivi:
1) Violazione di legge in relazione all’art. 44 lett. b DPR 380/2001
In sostanza la difesa sostiene che gli imputati non abbiano realizzato alcuna opera difforme al
permesso di costruire. Gli stessi, infatti, si sono limitati a chiudere un fronte del loro opificio con
pannelli costituiti da telai in profilati e lamiere metalliche scorrevoli su rotaie senza determinare
alcun consistente aumento di volumetria né una rilevante modifica della struttura esterna
dell’immobile o altra modificazione di rilevanza urbanistica in quanto idonea ad incidere
sull’assetto del territorio aumentando il carico urbanistico.

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costituiti da telai in profilati e lamiere metalliche scorrevoli su rotaie determinanti un aumento di

In altre parole, quindi, le opere da loro realizzate non rientrano nel concetto di difformità totale
rispetto al permesso di costruire rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 44 lett.
b DPR 380/2001.
2) Violazione di legge in relazione agli artt. 64-71, 65-72, 93-95 DPR 380/2001
La difesa lamenta il fatto che gli imputati siano stati condannati per i suddetti reati perché avevano
realizzato le opere prima menzionate dopo aver presentato una DIA e, quindi, senza previo

Orbene trattandosi di opere pertinenziali non idonee, se non in minima parte, a determinare un
aumento di volumetria dell’immobile principale e non essendo la zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, la difesa sostiene che fosse sufficiente la DIA.
Come è noto, infatti, ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001 sono interventi di nuova costruzione soggetti
al previo rilascio di un permesso di costruire solo i manufatti pertinenziali che comportano la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale e quelli di
dimensioni inferiori effettuati in aree di pregio ambientale e paesaggistico. Tutti gli altri interventi
pertinenziali sono soggetti a denuncia di inizio attività.
Il ricorso è inammissibile in quanto deducendo il vizio di violazione di legge la difesa mira a
ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, come è noto, preclusa in sede di legittimità.
Invero, come risulta dalla motivazione della sentenza di primo grado richiamata per relationem
dalla pronuncia di appello, le opere realizzate dagli imputati in prosecuzione del loro opificio erano
tali da determinare un rilevante impatto ambientale sul piano urbanistico ed edilizio.
In particolare, il capannone di proprietà degli imputati, in origine chiuso solo su due lati, è stato
chiuso quasi per intero a seguito dei lavori in questione. Le chiusure aggiunte, anche se in parte
amovibili perché montate su rotaie, comportavano comunque una modifica sostanziale rispetto al
piano urbanistico.
A ciò, nota il giudice di merito, si deve aggiungere la realizzazione ad opera dei ricorrenti di un
locale di circa 20 mc totalmente abusivo creato nell’area originariamente destinata a zona
parcheggio.
Peraltro suddette opere, pur comportando un considerevole aumento di volumetria, sono state
realizzate previa presentazione di una DIA laddove, come è facile intuire, occorreva un permesso di
costruire ai sensi del citato art. 3 DPR 380/2001.

permesso di costruire.

Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condarmaTricorrente al pagamento delle spese processuali oltre

Così deciso in Roma, in data 7 ottobre 2014.

alla somma di euro 1.000,00 in favore della Casa delle Ammende.

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