Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4034 del 06/12/2016

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4034 Anno 2017
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 5548/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
04/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO MARIA
ALMA;

Data Udienza: 06/12/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento
sanzionatorio ed alla mancata presa in considerazione della richiesta di
applicazione della pena formulata dall’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato in entrambe le sue articolazioni e,
pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni
previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in
aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è
inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di
mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
A ciò si aggiunge l’osservazione che la Corte di appello ha correttamente
motivato circa il fatto che, essendo stato il processo definito con le forme del rito
abbreviato, non poteva da essa essere presa in considerazione la richiesta di
applicazione della pena a suo tempo formulata dall’imputato alla luce del
principio giurisprudenziale secondo il quale «È precluso in sede di giudizio
abbreviato il vaglio del precedente rigetto di richiesta di applicazione della pena»
(Sez. 2, n. 22386 del 10/05/2013, Cicciarelli, Rv. 255943).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di duemila euro a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle
ammende.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 04/03/2015, per la parte che
in questa sede interessa, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia
pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pinerolo, in
data 06/02/2013, nei confronti di A.A., in relazione al reato di concorso
in rapina aggravata commessa tra il 13 ed 14/02/2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA