Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40316 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40316 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENTURA ANDREA N. IL 16/09/1958
avverso l’ordinanza n. 43/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
CATANIA, del 26/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/mte le conclusioni del PG Dott. jen c cQt,
U1 0.- c-14-zet

Udit i difensor Avv.;

X

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Va premesso che, con istanza depositata il 24.4.2014, VENTURA Andrea aveva
chiesto l’applicazione dell’indulto ex lege n. 241/2006 in relazione al decreto n. 344/2005
emesso dal Procuratore Generale di Catania il 2.3.2014, che aveva rideterminato in
trent’anni di reclusione (così ridotta, ai sensi dell’art. 78 c.p., la pena derivante dal cumulo

condanna.
Si deduceva nell’istanza che la pena irrogata per reato ostativo alla concessione
dell’indulto (di cui all’art. 416 bis c.p.) era già stata scontata e pertanto sussistevano le
condizioni per la concessione del beneficio, da applicare, peraltro, sulla pena risultante dal
cumulo giuridico e quindi sui trent’anni risultanti dall’applicazione dell’art. 78 c.p.
(richiamava la decisione di questa Corte a Sezioni Unite n. 36837/2010).
2. Con ordinanza del 26.9.2014, la Corte di Assise di Appello di Catania, quale giudice
dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza avanzata dal VENTURA, rilevato che
nessuna preclusione potesse ormai derivare dall’intervenuta condanna per reato ostativo, la
cui pena era stata già espiata, dichiarava condonata nella misura di tre anni la pena di
cinquantasei anni di reclusione siccome determinata nel decreto emesso dal Procuratore
Generale di Catania il 2.3.2014: ciò in sintonia con il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, che non poteva considerarsi disatteso dalla pronuncia a Sezioni
Unite invocata dall’interessato.
3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione VENTURA
Andrea, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, con due motivi (il primo dei quali
dedicato, tra l’altro, a una lunghissima digressione sulla natura del’indulto), violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 174 c.p. e all’art. 1 L. 31 luglio 2006, n. 241,
in ordine all’applicazione del provvedimento indulgenziale alle pene suscettibili di effettiva
esecuzione, ossia su quella di trent’anni di reclusione e non sulla pena risultante dal cumulo
materiale di cinquantasei anni di reclusione.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per il quale “la
previsione di cui all’art. 174, comma 2, c.p. circa l’applicabilità del beneficio una sola volta

1

materiale di cinquantasei anni di reclusione) la pena principale per i delitti oggetto di

sul cumulo materiale delle pene comporta che da esso il g iudice dell’esecuzione deve
innanzitutto detrarre in un’unica soluzione la diminuzione per l’indulto, e soltanto
successivamente può applicare il criterio moderatore di cui all’art.178 c.p. e lo sbarramento
del q uintuplo della pena più g rave” (Sez. 1, n. 32017 del 17/5/2013, Giuliano, Rv. 256296 ;
Sez. F., n. 32955 del 29/7/2008, Marra, Rv. 240610 ; cfr. anche Sez. 1, n. 264 del
6/12/2007, Bordoni, Rv. 238773, secondo cui “nel determinare la pena da ese g uirsi, ai sensi

applicare il criterio moderatore del cumulo g iuridico di cui all’art. 78 c.p.”).
La ratio di siffatta modalità di computo è stata spie gata con la considerazione che il
criterio moderatore del cumulo

g iuridico vale soltanto per le pene da ese g uirsi

effettivamente ; se, invece, si accedesse alla soluzione di posticipare all’applicazione del
temperamento le gale del cumulo la detrazione per condono, si avrebbe l’irra g ionevole
risultato di operare un doppio abbattimento sulle pene condonabili.
Siffatta scelta interpretativa – diversamhte da q uanto sostenuto dal ricorrente – non
è stata messa in discussione, né ovviamente mutata, per effetto delle ar g omentazioni
contenute in Sez. U, n. 36837 del 15/7/2010, P.G. in proc. Bracco, Rv. 247940, per la parte
in cui è stato affermato che il condono è applicabile “solo ed esclusivamente in relazione a
pene suscettibili di esecuzione, tant’è che esso viene a ripartirsi su tutte le pene cumulate
(cfr. art. 174, comma 2, c.p.) dopo che dal cumulo siano state escluse le pene g ià eseg uite,
q uelle estinte e q uelle non ese g uibili per q ualsiasi causa ….”.

Questa precisazione, infatti, non può essere letta al di fuori del contesto
argomentativo in cui è stata collocata, esclusivamente al fine di attestare l’impossibilità di
applicare l’indulto contemporaneamente ad una decisione di sospensione della pena ex art.
163 c.p., e q uindi in relazione a una pena non suscettibile in q uel momento di esecuzione.
L’ordinanza impu g nata si è correttamente conformata al consolidato orientamento
che q ui si ribadisce e, pertanto, non presta il fianco a censure.
3. Al ri g etto del ricorso conse g ue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pa g amento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri getta il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ma gg io 2015

Il Consigliere estensore

dell’art. 663 c.p.p., le pene eventualmente coperte da condono vanno scorporate prima di

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