Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40315 del 26/05/2015


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 40315 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RICCIO GIUSEPPINA N. IL 06/04/1955
avverso l’ordinanza n. 952/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Witam,e. eli. Ceter
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 8.7.2014, la Corte di Appello di Napoli, in funzione di
giudice dell’esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di applicazione
dell’indulto avanzata da RICCIO Giuseppina con riferimento alla condanna subita con
sentenza del 14.5.2010 dalla stessa Corte territoriale, in quanto mera riproposizione della

Richiamava la Corte un arresto della giurisprudenza di legittimità (ord. n. 44415 del
30.9.2004), che aveva affermato il principio secondo cui l’inammissibilità de plano scaturiva
anche nel caso di diversità di causa petendi posta a fondamento della nuova istanza sullo
stesso titolo esecutivo se il diverso elemento non rivestiva carattere di novità.
2. Ha proposto ricorso per cassazione RICCIO Giuseppina, per il tramite del difensore
di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 666, comma 2, c.p.p..
Premette il difensore della ricorrente che la Corte di Appello si era pronunciata su
un’istanza con la quale la RICCIO aveva chiesto dichiararsi la cessazione della permanenza
del reato associativo ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 (oggetto del capo 1 della citata sentenza in
data 14.5.2010) al giorno del 3.8.2003 sulla base di cinque intercettazioni telefoniche
captate tra il giugno e l’agosto 2003.
Riconosce il difensore che la stessa Corte di merito, con ordinanza del 4.4.2014,
aveva già affrontato la questione della cessazione della permanenza, risolvendola al
momento dell’arresto della RICCIO operato irr ‘ data 7.3.2007: con tale provvedimento, i
Giudici avevano preso in considerazione un reato-fine per inferirne l’assenza di elementi
specifici dai quali desumere l’avvenuta rescissione dei legami con il sodalizio.
La nuova richiesta, invece, si fondava su diversa questione, implicando una reinterpretazione delle cinque intercettazioni che delimitivano temporalmente il coinvolgimento
della RICCIO nel senso prima indicato: era, dunque, necessario il contraddittorio tra le parti.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4,
c.p.p..
2. Va, preliminarmente, ricordato che, a mente dell’art. 672 c.p.p., per l’applicazione
dell’amnistia e l’indulto il giudice dell’esecuzione procede ai sensi dell’art. 667, comma 4,
stesso codice, ovvero con ordinanza adottata “senza formalità” avverso la quale “possono

1

medesima questione già decisa in contraddittorio il 4.4.2014.

proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il
difensore; in tal caso, si procede a norma dell’art. 666 c.p.p.”, nel contraddittorio delle parti.
Va, altresì, rammentato che, in tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2,
c.p.p., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza
costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione
allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o questioni che

dep. 10/02/2004, Prestianni, Rv. 227329).
Tale previsione mira a evitare la proliferazione di incidenti di esecuzione sostenuti da
intenti meramente dilatori, precludendo la possibilità di riproporre istanze non sorrette da
alcun elemento di novità. In questo caso, l’elemento di novità che consente di ritenere
superato l’effetto preclusivo formatosi su una precedente istanza deve essere valutato dal
giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p., tanto sotto il profilo del
petitum quanto sotto il profilo della causa petendi – tra loro distintamente valutabili – e non
opera in maniera definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia fino a che non si prospettino nuove
questioni giuridiche o fattuali (cfr. Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011, Branda, Rv. 250785;
Sez. 1, n. 29983 del 31/5/2013, P.G. in proc. Bellin, Rv. 256406; Sez. 3, n. 50005
dell’1/7/2014, Iacomino e altro, Rv. 261394).
3. Ciò premesso sul piano sistematico, occorre rilevare che la Corte di Appello di
Napoli, per poter adottare un provvedimento de plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p.
(e, quindi, pronunciare declaratoria d’inammissibilità dell’istanza e non un inusuale “non
luogo a provvedere”, non previsto dal codice di rito) avrebbe dovuto ritenere emergente ictu
ocu/i l’assenza di un quid novi capace di superare l’effetto preclusivo formatosi sulla
precedente istanza.
Viceversa, il giudice dell’esecuzione, dopo aver definito la nuova istanza avanzata
nell’interesse della RICCIO quale “mera riproposizione” di analoga istanza precedentemente
respinta con ordinanza del 4.4.2014, ha accennato alla prospettazione, da parte
dell’interessata, di una diversa causa petendi a sostegno dell’istanza nuova, seppure
reputandola, in ogni caso, irrilevante ai fini del superamento della preclusione formatasi su
quella precedente, con affermazione errata in diritto secondo la giurisprudenza prima
richiamata che il Collegio condivide.
Se così è, deve ritenersi che l’ordinanza emessa dal giudice a quo abbia la natura
sostanziale di decisione reiettiva dell’istanza proposta, avverso la quale lo strumento
impugnatorio previsto dall’ordinamento non è il ricorso per cassazione contemplato nei casi

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non hanno formato oggetto della precedente decisione (cfr. Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003,

di cui all’art. 666, comma 2, c.p.p., ma l’oppósizione disciplinata dall’art. 667, comma 4,
c.p.p..
Dovrà, pertanto, procedersi, come stabilito da consolidato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte, alla riqualificazione del ricorso in opposizione, nel rispetto
del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con
conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (tra le varie, cfr. Sez. 3,
Massime precedenti

Conformi: N. 41078 del 2008, Rv. 242195; N. 23901 del 2009, Rv. 244221; N. 37134 del
2009, Rv. 245130; N. 11770 del 2012, Rv. 252572), perché provveda ai sensi degli artt.
672, comma 1, 667, comma 4, e 666 c.p.p..

P.Q.M.

Qualificgil ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello
di Napoli.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presi nte

Sentenza n. 48495 del 6/11/2013, Gabellone e altro, Rv. 258079;

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