Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40314 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 40314 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORGHI MIRKO N. IL 13/10/1964
avverso l’ordinanza n. 78/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 24/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/§tite le conclusioni del PG Dott. tAu t.19
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Uditi difensor Avv.;

L4t- CLAY20

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. BORGHI Mirco ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia,
avverso l’ordinanza resa in data 29.4.2014, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Reggio
Emilia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’opposizione proposta ai sensi
dell’art. 667, comma 4, c.p.p. a provvedimento reiettivo di istanza di applicazione indulto a

Nei due motivi di ricorso, deduce carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza
suddetta e violazione di legge con vizio di motivazione per non aver ritenuto l’applicabilità
frazionata dell’indulto sulla base dell’assimilazione del reato abituale al reato continuato.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
2. L’esame della richiesta proposta in sede di esecuzione dal ricorrente era, invero,
precluso dal giudicato formatosi nel procedimento di cognizione, in cui, del tutto
correttamente, era stata esclusa l’applicabilità dell’indulto al reato “abituale” di
maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.: Sez. 6, n. 43221 del 25/9/2013, B., Rv. 257461) la
cui consumazione si era protratta in epoca successiva alla scadenza del termine di
operatività del provvedimento di concessione dell’indulto ex lege 31 luglio 2006, n. 241, non
sussistendo, nella specie, il diritto ad un indulto frazionato con riferimento alla parte di
condotta posta in essere nel periodo precedente (Sez. 6, n. 18616 del 16/4/2013, Carluccio,
Rv. 254845; Sez. 3, n. 15587 del 24/3/2011, Pezzoni, Rv. 250149).
In nessuna censura, pertanto, è incorsa l’ordinanza impugnata, atteso che il giudice a

quo altro non poteva fare che richiamare la statuizione già formulata sul punto dal giudice di
merito (sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 6.4.2010) e divenuta irrevocabile.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedim
. ento e al versamento della somma di euro
1.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

1

reato abituale (maltrattamenti in famiglia).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015

Il Presid

e

Il Consigliere estensore

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