Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40311 del 26/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 40311 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZORDAN TIZIANO N. IL 03/06/1971
avverso la sentenza n. 6447/2011 CORTE ASSISE APPELLO di
VENEZIA, del 15/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FILIPPO CASA
upc-k,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V
che ha concluso per

gz A

Udito, per la parte civile, l’Avv, i
Udii? difensoreAvv. ,usxwm.lit “t”-

(92.4,

cf■-2..tun,–k-, l’ ,,c.(-0 i)? tuu…15 Ake creyvl-

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 9.10.2012, il G.U.P. del Tribunale di Vicenza, in esito
a rito abbreviato, condannava ZORDAN Tiziano alla pena di dodici anni di reclusione, previa
concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, per il reato di
omicidio volontario aggravato, commesso il 23.9.2011 colpendo SARTORI Flavio

discussioni dovute ai rumori provocati dalla famiglia ZORDAN, che erano la causa di continue
e animate proteste da parte della vittima e della di lui moglie.
I fatti si erano pacificamente svolti nel cortile ricavato sotto il livello stradale che dava
accesso ai garage di pertinenza delle due abitazioni dell’imputato e della vittima;
quest’ultima era stata trovata con la testa appoggiata sullo zerbino posto davanti alla porta
di ingresso interna del suo garage e con il leverino sotto il gomito destro.
In assenza di testimoni oculari, il G.U.P. di Vicenza ricostruiva lo svolgimento dei fatti
sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato (alla P.G. il giorno dopo il fatto, e, in seguito,
al P.M. e al G.I.P.) e delle risultanze del referto autoptico.
Emergeva dagli interrogatori che lo ZORDAN e i suoi familiari vivevano in uno stato di
prostrazione, a seguito delle continue quotidiane ingiurie e minacce, rivolte a lui, alla moglie
e ai figli dai coniugi SARTORI, i quali, al più piccolo rumore proveniente dalla contigua
abitazione dell’imputato, erano soliti reagire battendo sul muro e proferendo insulti e
minacce.
La sera dei fatti, lo ZORDAN aveva appena acceso il forno, quando il SARTORI, come
al solito, aveva reagito battendo contro il muro e minacciandolo di morte; entrambi, quindi,
erano scesi in garage, dove, dopo una prima fase di insulti reciproci, avevano ingaggiato una
colluttazione a seguito della quale erano caduti in terra; della fase successiva e cruenta,
tuttavia, lo ZORDAN non serbava alcun ricordo.
Secondo la ricostruzione del medico-legale, doveva ritenersi accaduto, con elevata
probabilità:
– che il SARTORI era stato colpito al volto e alla regione frontale, in quest’ultima zona
corporea quando era già steso a terra inerme;
– che i colpi, non meno di cinque, erano stati sferrati con la parte del palanchino
piegata ad angolo retto;
– che lo ZORDAN si trovava in piedi a sinistra del corpo del SARTORI e con il lato
sinistro del corpo prospiciente il muro di fondo del garage e il piede sinistro presso la testa
della vittima alla sinistra della stessa;

1

ripetutamente al volto e alla testa con un leverino/piede di porco per futili motivi legati a

- che anche l’aggressore era stato ricoverato in ospedale, in quanto presentava
abrasioni e contusioni al volto e al cranio, nonché un trauma addominale e trauma
toracosterna I e.
In base alle dichiarazioni dell’imputato e agli accertamenti medico-legali, il primo
Giudice era giunto alla conclusione che all’iniziale litigio tra lo ZORDAN e il SARTORI era
seguita l’aggressione da parte del primo a colpi di palanchino (l’oggetto era di sua

quale avrebbe potuto raggiungere attraverso una porta interna l’abitazione.
Il G.U.P. disattendeva la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, secondo la
quale, per la presenza di due ferite parallele, doveva escludersi un’azione percussiva dello
ZORDAN, ma, piuttosto, ritenere che entrambi avessero impugnato il leverino
fronteggiandosi e tenendo l’attrezzo per la parte diritta e che le ferite fossero conseguenza
del movimento di battitura dovuto al reciproco e opposto sforzo.
Ad avviso del Giudicante, tale ricostruzione appariva inverosimile, perché quella
posizione non avrebbe consentito di colpire con forza al capo e poteva solo rappresentare la
fase iniziale dello scontro a cui era seguita quella in cui la vittima era stata raggiunta da
ripetuti colpi al capo; in ogni caso, detta ricostruzione dimostrava la determinazione dello
ZORDAN, il quale non si era limitato a fare del male al SARTORI o a spingerlo con forza
lontano da sé, ma lo aveva ripetutamente colpito al cranio anche quando la vittima era
ormai a terra incapace di difendersi.
Il fatto, poi, che gli schizzi di sangue rilevati sul muro del garage della vittima si
presentassero a raggiera senza alcun cono d’ombra, come, secondo la difesa, si sarebbe
dovuto riscontrare per la presenza dello ZORDAN accanto al ferito, doveva considerarsi
irrilevante a detta del primo Giudice, in quanto dalla visione della documentazione
fotografica si evinceva che erano rilevabili macchie di sangue in varie direzioni, ma non in
modo così uniforme o compatto da dover lasciare segni precisi di un ostacolo, non si
trattava, cioè, di una raggiera continua.
Concludeva il Giudice affermando che solo ZORDAN poteva essere responsabile di
quella morte, avendola cagionata con plurimi colpi inferti alla vittima con uno strumento
micidiale, sicché non potevano nutrirsi dubbi sulla sussistenza del nesso eziologico tra azione
ed evento.
Quanto all’elemento psicologico, osservava il Giudice che nel confronto divenuto dopo
le prime baruffe verbali subito fisico, lo ZORDAN aveva colpito ripetutamente l’antagonista
mirando alla testa con un oggetto idoneo a provocare gravi ferite e infierendo sullo stesso
anche quando era già a terra, il che consentiva di ritenere sussistente il dolo diretto di

2

proprietà), nonostante la vittima avesse cercato di rifugiarsi all’interno del suo garage, dal

omicidio volontario e a escludere la configurabilità dell’omicidio preterintenzionale o
dell’eccesso colposo nelle cause di giustificazione.
Veniva ravvisata l’aggravante dei futili motivi, riguardo alla quale il G.U.P. rilevava
che la situazione di tensione e stress che aveva certamente costituito il motore scatenante
del delitto non giustificava la sproporzionata reazione dell’imputato, poiché la condotta del
SARTORI, seppur molesta, non esorbitava dai frequenti episodi di liti di vicinato.

ravvisare l’attenuante della provocazione, anche nella forma cd. “per accumulo”.

2. Con sentenza del 15.11.2013, la Corte di Assise di Appello di Venezia, in parziale
riforma della prima decisione, esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi, riduceva la
pena inflitta all’imputato a dieci anni di reclusione, confermando nel resto la pronuncia
impugnata.
La Corte di secondo grado, pur ritenendo teoricamente possibili entrambe le
contrapposte ricostruzioni prospettate in ordine alle modalità con cui lo ZORDAN avrebbe
usato il leverino per colpire il SARTORI – quella affermata dal primo Giudice e quella
ipotizzata dalla difesa – escludeva che il contrasto incidesse sulla valutazione della
responsabilità dell’imputato, in quanto in entrambe le ipotesi risultava sussistere una
condotta dolosa del predetto alla quale doveva essere ricondotto causalmente l’evento
morte.
Al di là di come i colpi fossero stati inferti, doveva considerarsi decisivo come il
SARTORI fosse comunque deceduto a seguito del trauma conseguente ai colpi subiti. La
circostanza che a colpire la vittima non potesse che essere stato lo ZORDAN determinava la
sua colpevolezza, in quanto, in ogni caso, seppur con diversa intensità nella violenza,
l’imputato aveva volontariamente e ripetutamente colpito il suo antagonista con un corpo
contundente di forte impatto e in parti vitali.
Siffatta modalità di condotta dimostrava chiaramente che la volontà dello ZORDAN
era quella di uccidere nella forma del dolo diretto o al più eventuale, inteso come
accettazione del rischio delle conseguenze della propria condotta.
Né poteva sostenersi che l’imputato avesse agito per legittima difesa eccedendone
colposamente i limiti, in quanto l’unica aggressione dallo stesso verosimilmente subita era
avvenuta con una chiave di autovettura e a tale atteggiamento offensivo egli avrebbe potuto
facilmente sottrarsi allontanandosi dall’aggressore.
La Corte di Assise di Appello escludeva la configurabilità dell’attenuante della
provocazione, ritenendo che, a fronte delle vessazioni a cui l’imputato era stato sottoposto
come davanti all’ultima aggressione subita la sua reazione concretizzatasi in un’azione
omicidiaria fosse stata del tutto eccessiva e inadeguata.

3

La ritenuta sussistenza dell’aggravante escludeva, per incompatibilità, la possibilità di

Così come andava esclusa anche l’altra attenuante invocata (art. 62 n. 5 c.p.), di cui,
quand’anche si fosse voluto ritenere sussistente l’elemento materiale, mancava con certezza
l’elemento psicologico.
Infine, non poteva riconoscersi l’attenuante del risarcimento del danno, risultando la
somma offerta alla parte civile sicuramente inadeguata rispetto al danno complessivo
sofferto dal coniuge della vittima, secondo la condivisa quantificazione operata dal primo

3. Ha proposto ricorso per cassazione ZORDAN Tiziano per il tramite del difensore di
fiducia.
3.1.

Con il primo motivo, si deduce illogicità della motivazione in punto di

affermazione di certa responsabilità per il delitto di omicidio volontario nonostante l’esplicito
riconoscimento dell’insuperabile incertezza nella ricostruzione fattuale.
La Corte di Assise di Appello aveva riconosciuto come le antitetiche ricostruzioni
fattuali della disputa sfociata nella morte del SARTORI si fondassero su valutazioni tecniche
che le rendevano teoricamente entrambe possibili.
L’evento mortale poteva, dunque, essere stato determinato: a) o con colpi sferrati
dallo ZORDAN a mano libera, col mezzo del leverino usato contro SARTORI già steso a terra,
come prospettato dall’accusa; b) o con colpi scaturiti dalle reciproche e concomitanti azioni
di forza e resistenza poste in essere nel fronteggiarsi con il leverino disputandoselo, come
sostenuto dalla difesa.
Il riconoscimento dell’incertezza sulla dinamica dell’azione delittuosa non consentiva,
né sotto il profilo logico, né sotto quello giuridico, di trarre un’unica conclusione quanto alla
componente psicologica che avrebbe animato lo ZORDAN nell’uno o nell’altro caso.
Manifestamente illogica doveva, allora, considerarsi l’affermazione perentoria della
Corte di merito, secondo la quale il contrasto tra le ricostruzioni non avrebbe inciso sulla
valutazione della responsabilità dell’imputato, in quanto in entrambe le ipotesi formulate
risultava sussistere una condotta dolosa dello ZORDAN alla quale doveva essere ricondotto
causalmente l’evento morte, per avere l’imputato, seppure con diversa intensità nella
violenza, volontariamente e ripetutamente colpito la vittima.
Ed invero, se era innegabile che alcuni colpi avessero attinto la vittima
determinandone la morte, diverso e inconciliabile, tuttavia, doveva ritenersi, in relazione a
ciascuna delle due ipotesi antagoniste, l’atteggiarsi della rappresentazione e della volontà: al
dolo omicidiario diretto, che avrebbe animato l’imputato nello sferrare a mano libera più
colpi sulla vittima già stesa a terra, si contrapponevano, alla stregua della minor violenza
caratterizzante l’ipotesi alternativa, sia il tipo di rappresentazione e volontà, sia il
corrispondente oggetto finalistico.

4

Giudice.

Appariva, allora, illogico farne un tutt’uno in considerazione della zona attinta da quei
colpi: se questi ultimi fossero stati diretti, avrebbero senz’altro dimostrato un dolo
intenzionale; se, invece, le parti vitali fossero state attinte di riflesso rispetto alla contesa del
mezzo, gli stessi colpi avrebbero potuto ergersi ad indici di un animus laedendi, con l’effetto
di una diversa modulazione della responsabilità penale dell’imputato.
Nelle sue argomentazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità per il reato di

pur al cospetto della riconosciuta incertezza fattuale della dinamica, pretendeva di ricavare
certezza sulla componente soggettiva, desumendola da un dato (la localizzazione dei colpi)
la cui eziologia era e rimaneva incerta e che non teneva conto, tra l’altro, del movimento
fisico di ciascuno dei due contendenti nella colluttazione.
La motivazione risultava, inoltre, illogica nel tentare di eliminare la differenza
aritmetica del numero dei colpi da leverino che attinsero la vittima (5 per l’accusa, 2 per la
difesa e da mano non libera), neutralizzandola attraverso l’inserimento dei diversi dati
numerici nella classe del criterio inferenziale della pluralità dei colpi, alla quale veniva
attribuita l’attitudine dimostrativa della volontarietà. Tale soluzione appariva priva di
giustificazione logico-giuridica, poiché, da un lato, postulava l’equivalenza concettuale tra
pluralità e volontarietà, dall’altro, incarnava una deprecabile “scorciatoia motivazionale”,
silente sulla pluralità limitata a due soli colpi, entrambi o uno dei quali vibrati di riflesso, nel
tentativo di resistere all’aggressione altrui.
La sentenza, violava, infine, la regola dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”,
relegando l’ipotesi sostenuta dalla difesa, pur giudicata plausibile, a mera possibilità
antitetica, in assenza, peraltro, di una minima giustificazione di tipo storico e logico, capace
di sanare il vizio argomentativo essenziale prima rilevato.

3.2. Con il secondo motivo, si denuncia illogicità della motivazione sull’esclusione
dell’applicazione dell’art. 55 c.p. in relazione all’art. 52 c.p..
La Corte di Venezia aveva escluso l’eccesso colposo in legittima difesa in quanto
l’unica aggressione verosimilmente subita dall’imputato era avvenuta con una chiave e alla
stessa egli avrebbe potuto facilmente sottrarsi allontanandosi dall’aggressore.
La reazione sproporzionata, secondo la Corte, si sarebbe avuta con l’utilizzo del
leverino, in relazione ad un’offesa attuata col più contenuto mezzo offensivo chiavi.
Tale affermazione, ad avviso del difensore del ricorrente, si rivelava palesemente
fallace e illogica a cagione dell’incertezza riconosciuta dalla stessa Corte di merito sulla fase
successiva all’uso improprio delle chiavi, della quale fu protagonista il leverino.
Una volta riconosciuta l’equivalenza probabilistica di dinamiche fattuali tra loro
contrastanti, era censurabile l’assunto per cui, immotivatamente, fra due ricostruzioni

5

omicidio volontario, l’impugnata sentenza risultava, dunque, palesemente illogica, perché,

ugualmente possibili doveva prevalere quella più sfavorevole all’imputato, escludendosi, ai
fini dell’operatività dell’art. 55 c.p., quella più favorevole, che prospettava, viceversa,
un’azione di resistenza e contrasto attuata dallo ZORDAN a fronte di una crescente
aggressione perpetrata dal SARTORI prima con le chiavi e subito dopo con il leverino.
3.3. Con il terzo motivo, si lamentano l’illogicità e la contraddittorietà della
motivazione in punto esclusione dell’attenuante ex art. 62 n. 5 c.p..

5 c.p., evidenziando l’illogicità della breve argomentazione svolta dalla Corte veneta per
escludere detta attenuante, fondata sull’asserita mancanza dell’elemento psichico, dopo aver
riconosciuto l’integrazione del concorso del fatto doloso della persona offesa sotto il profilo
materiale.
Se fra le due ricostruzioni alternative della fase successiva all’aggressione con le
chiavi da parte del SARTORI, ritenute egualmente possibili dai Giudici dell’appello, si fosse
verificata la seconda, anche lo ZORDAN avrebbe agito, come il SARTORI, al più, per ledere,
sicché l’identità dell’evento perseguito avrebbe giustificato, in tal caso, il riconoscimento
dell’invocata circostanza attenuante.
L’argomentazione svolta dalla Corte di merito si scontrava, inoltre, sul piano logico,
con il dato obiettivo dell’incertezza della prova sull’attribuibilità dell’iniziativa di prendere il
leverino per usarlo contro l’avversario.
Nel silenzio motivazionale sul punto, a ricondurre tale iniziativa al SARTORI, in capo a
quest’ultimo si sarebbe potuto configurare anche un dolo omicidiario, ovvero lo stesso
elemento soggettivo attribuito dalla Corte allo ZORDAN: occorreva, dunque, constatare
un’identità di volizioni, tale da imporre l’applicazione dell’art. 62 n. 5 c.p..
Si rivelava, perciò, solo apparente l’argomentazione addotta dalla Corte per escludere
una tale, più grave conformazione dell’elemento psicologico che animò il SARTORI.
3.4.

Con il quarto motivo, si contesta l’illogicità della motivazione quanto

all’esclusione della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.).
La sentenza impugnata aveva bensì riconosciuto un nesso di causalità tra l’azione
continuativa del SARTORI e la reazione dello ZORDAN, ravvisando, tuttavia, una
sproporzione rispetto all’ultimo episodio aggressivo, preclusiva dell’applicazione della
circostanza.
Siffatta argomentazione si rivelava palesemente illogica, poiché non conforme al
costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale, oltre al nesso di
causalità, non è necessario un rapporto di proporzionalità fra reazione e fatto ingiusto altrui,
ma un rapporto di adeguatezza.

6

Le osservazioni precedenti si proiettavano anche sull’ambito applicativo dell’art. 62 n.

Se l’inadeguatezza della reazione costituiva, come affermato dalla Suprema Corte,
indice di una “malvagità d’animo”, questa “malvagità” era per vero stata esclusa nello
ZORDAN dalla stessa Corte veneziana, che aveva sottolineato la positiva personalità
dell’imputato.
Anche la correlazione del parametro dell’inadeguatezza solo all’ultimo episodio
aggressivo provocatoriamente posto in essere dalla persona offesa si rivelava illogica, poiché

per accumulo, ad ingenerare lo stato d’ira e a farlo esplodere.

3.5. Con il quinto ed ultimo motivo, si censurano la violazione del principio del ne bis
in idem sostanziale, per illogica duplice valutazione contra reum di un’unica condotta,
nonché l’inosservanza dell’art. 133, comma 2, n. 4, c.p..
Dai Giudici di merito la fissazione della pena base in misura superiore al minimo
edittale era stata giustificata con la ritenuta inadeguatezza del risarcimento effettuato.
Il medesimo parametro era stato addotto come unica ragione giustificativa anche
dell’esclusione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p..
Era evidente l’illogicità di tale iter argomentativo, che giustificava una duplice
“punizione”, in termini quantitativi, in ragione di un’unica condotta risarcitoria
negativamente valutata per due volte.
Doveva ritenersi, pertanto, violato il principio del ne bis in idem sostanziale, anche
nella dimensione riconosciutagli dalla CEDU nel Protocollo n. 7.
A ciò doveva aggiungersi la constatazione per cui la Corte territoriale non aveva
neppure tenuto conto che quanto effettivamente pagato (C 160.000,00) corrispondeva al
massimo possibile per l’imputato, così incorrendo nei vizi di carenza di motivazione e
inosservanza del disposto dell’art. 133, comma 2, n. 4, c.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
2. Vale la pena premettere che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della
decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di
un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità
di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore
tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere

7

neutralizzava l’insieme delle condotte antecedenti, altrettanto provocatorie, che concorsero,

limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
214794).
E’ stato precisato che, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo

sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica
della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente
condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è “geneticamente”
informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del
31/5/2000, Jakani, Rv. 216260).
Il vizio di manifesta illogicità della motivazione è stato identificato nella “frattura
logica evidente tra una premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze
che se ne traggono” (Sez. 1, n. 9539 del 12/5/1999, Commisso ed altri, Rv. 215132).

3. Ciò premesso, in adesione a quanto prospettato dal ricorrente nel primo motivo, il
Collegio ritiene che la Corte di merito sia incorsa in un vizio di tal fatta.
Ed invero, pur avendo stimato le due “contrapposte ricostruzioni in ordine alle
modalità con cui l’imputato avrebbe usato il leverino per colpire il SARTORI fondate su
valutazioni tecniche che le rendevano teoricamente entrambe possibili” (vedi la relativa
descrizione nel paragrafo relativo al primo motivo di ricorso), la Corte veneta ha
considerato, comunque, causalmente riconducibile l’evento morte a una condotta dolosa
dello ZORDAN, per avere quest’ultimo, “seppure con diversa intensità nella violenza…
volontariamente e ripetutamente colpito la vittima con un corpo contundente di forte
impatto ed in parti del corpo vitali”.
Nell’addivenire a tale sbrigativa conclusione, i Giudici dell’appello non hanno, tuttavia,
adeguatamente spiegato come potesse rendersi logicamente compatibile il dolo diretto di
omicidio con l’alternativa ricostruzione della dinamica dei fatti offerta dalla difesa, pure
reputata “teoricamente possibile” alla pari dell’altra, che si basava su circostanze fattuali
sensibilmente diverse da quelle poste a fondamento dell’ipotesi accusatoria e, in particolare:
– quanto alla posizione dei protagonisti e alla dinamica dell’azione (in un caso,
SARTORI viene colpito con il leverino dallo ZORDAN quando è già steso a terra, nell’altro
viene colpito mentre fronteggia l’imputato in una colluttazione nella quale entrambi cercano
di afferrare il leverino);
– quanto al numero dei colpi inferti alla vittima (cinque secondo il consulente del P.M,
due secondo quello della difesa);

8

del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un

- quanto alla sequenza cronologica dei colpi inferti;
– quanto al momento della caduta in terra della vittima.
La palese frattura logica che inficia la tenuta motivazionale della sentenza impugnata
risiede, dunque, nel fatto che, partendo il ragionamento da una premessa nella sostanza
omologante, come equivalenti sul piano della possibilità, due ricostruzioni dell’accaduto
oggettivamente diverse, esso perviene, poi, a conclusione di nuovo omologante dette

argomentando, con gli specifici elementi fattuali connotanti la contrapposta ricostruzione
proposta dalla difesa nella loro proiezione e influenza sull’elemento psicologico sotteso alla
condotta dell’agente (ad esempio, per verificare – foss’anche solo per escluderla – l’eventuale
ravvisabilità del dolo di lesioni, funzionale alla fattispecie prevista dall’art. 584 c.p.), e
limitandosi a valorizzare, per sostenere il conclusivo riconoscimento del dolo diretto in
entrambe le ricostruzioni, solo una parte degli elementi acquisiti (uso di uno strumento
contundente; localizzazione delle lesioni), che, senz’altro pienamente apprezzabili quanto
alla sussistenza del nesso causale, non possono, per la loro incompletezza, ritenersi risolutivi
quanto all’accertamento dell’elemento soggettivo.
Da tanto discende l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo
giudizio a diversa sezione della Corte di Assise di Appello di Venezia, che provvederà a
sanare il vizio logico rilevato nei termini prima indicati.
Le ulteriori censure, strettamente dipendenti dalla prima, restano assorbite.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a diversa sezione della
Corte di Assise di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

diverse ricostruzioni sotto il profilo del dolo, senza, però, misurarsi in concreto,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA