Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 403 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 403 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
nel procedimento a carico di:
MANCANIELLO ALESSANDRO nato il 04/08/1986 a VENOSA

avverso la sentenza del 14/01/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Caltanissetta ha
confermato la sentenza del Tribunale di Enna del 22/10/2013 di assoluzione nei
confronti di Mancaniello Alessandro in ordine al reato di cui all’art. 12, commi 1 e
3, D. Lvo n. 286 del 1998.
Avverso tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Caltanissetta ricorre per Cassazione, per vizio di motivazione, rilevando che

in sentenza, la sede operativa della ditta individuale del Mancaniello non era mai
esistita in contrada Arcieri del comune di Pietraperzia, ma era stata creata
fittiziamente per favorire l’ingresso di extracomunitari a fine di lucro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
In linea generale, va premesso che, secondo l’orientamento consolidato di
questa Corte, l’impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la
violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà
o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i
canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure
che – benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di
motivazione – mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o
una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n.
11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008,
Pagliaro, Rv. 241997).
Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla
peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la
congruenza logica e l’adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992
del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le
circostanze fattuali della vicenda.
Nel caso di specie, il ricorso, benché formalmente diretto a denunciare
l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della
prova in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi a carico dell’imputato
per i reati a lui ascritti, si esaurisce in realtà in una contestazione degli elementi
di fatto e delle risultanze d’indagine che i giudici di merito, con valutazione
conforme, giudicavano idonei ad escludere il compendio probatorio.
Le censure – più che criticare la congruità e la consequenzialità logica delle
argomentazioni del provvedimento gravato – si pongono in diretto confronto col
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dall’istruttoria dibattimentale è emerso che, contrariamente a quanto osservato

materiale probatorio, di cui il ricorrente prospetta una lettura alternativa e
sollecita un diverso apprezzamento in punto di fatto, secondo lo schema tipico di
un gravame di merito, che esula completamente dalle funzioni dello scrutinio di
legittimità.
In particolare, il pubblico ministero si limita a censurare la valutazione del
compendio probatorio ritenuto dal giudice idoneo a configurare l’esistenza della
ditta, ma non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha
spiegato le ragioni della ritenuta maggiore attendibilità delle dichiarazioni dei

La doglianza della Procura ricorrente, dunque, si risolve nella sollecitazione
di un diversopt rinnovato tc1=1:tizomila giudizio di merito sulla consistenza e
sull’idoneità degli elementi acquisiti a supportare la prova della condotta
ascritta0, che non compete ed è inibito al giudice di legittimità.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Il Consigliere estensore
Al

Espo . to

Il Presidente
Angela Tardio

testi, pur in assenza di un dato formale sull’esistenza della ditta.

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