Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4029 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4029 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHETTINO FRANCESCO N. IL 28/12/1969
avverso la sentenza n. 1082/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE
proc. n. 15498/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato con particolare riferimento alla sussistenza dell’elemento psicologico
del reato) è inammissibile, sia perché la censura è “aspecifica”, difettando della
necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le ragioni della ritenuta
responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati non sono stati
considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione della doglianza
già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito, sia perché
sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono
insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i
giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la loro decisione (richiamando, tra l’altro, le convergenti dichiarazioni
rese da Scarico Alfonso, Rea Carmen, Rea Salvatore; nonché l’esito della perizia
calligrafica e la mancata spiegazione dell’imputato circa la sua condotta), sicché
deve escludersi tanto la mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione,
quali vizi «di macroscopica evidenza», «percepibili “ictu ocu/i”» (cfr. Cass., sez. un.,
n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074)
che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla
motivazione in facto;
– la censura con cui si deduce la violazione dell’art. 210 cod. proc. pen., è
manifestamente infondata, sia perché la dichiarazione di Rua Salvatore non assume
caattere decisivo nel quadro del complesso delle prove acquisite, sia perché la
stessa risulta comunque riscontrata – ai sensi dell’art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
– dall’esito della disposta perizia;
– l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione
maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23428
del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv. 217266);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 201

Ritenuto che Schettino Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte dì Appello di cui in epigrafe, la quale ha ridotto la pena irrogata dal primo
giudice) per il reato di ricettazione commesso tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2004;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA