Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4028 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4028 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNI VALERIO N. IL 10/04/1980
avverso la sentenza n. 1418/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 15492/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza
dell’elemento psicologico del reato contestato) è inammissibile, sia perché la
censura è “aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste
a fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato
le ragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa
valutati non sono stati considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa
reiterazione della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla
Corte di merito, sia perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della
valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Bruni Valerio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia per il reato di ricettazione;

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