Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40273 del 25/09/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 40273 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEL GROSSO MARIO N. IL 06/08/1951
avverso l’ordinanza n. 19/2014 TRIB. LIBERTA’ di BENEVENTO, del
28/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
le/sentite le conclusioni del PG Dott.A ato

Uditi difensor Avv.; pt
sZ8.113

pj

p-tr9

T o cc; v, t_ .

Data Udienza: 25/09/2014

Ritenuto in fatto

Del Grosso Mario ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, avverso
l’ordinanza del 28.2.2014 con la quale il Tribunale del riesame di Benevento ha rigettato l’istanza di
riesame proposta dal predetto, avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo emesso dal
GIP del medesimo tribunale il 20.1.201 per il reato di cui all’art. 98 d.lvo 259/20034 ed avente ad
oggetto l’installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica .

A sostegno del ricorso la difesa del Del Grosso deduce violazione di legge per motivazione
apparente in quanto i giudici del riesame, tralasciando del tutto di esaminare le deduzioni della
difesa, non hanno indicato gli elementi in base ai quali può ritenersi integrato il fumus delicti,
limitandosi a fare generico riferimento alle risultanze dell’attività di indagine, senza dare conto di
aver esaminato la produzione documentale, la consulenza tecnica della difesa e le specifiche
doglianze avanzate nella memoria difensiva, con ciò discostandosi dall’indirizzo giurisprudenziale
secondo cui, in materia di misure cautelari reali, il giudice non deve solo accertare l’astratta
riconducibilità del fatto alla fattispecie criminosa prevista dalla legge sulla base della
rappresentazione datane dall’organo dell’accusa, limitandosi ad un mero controllo cartolare,
formale di legalità in ordine alla corretta formulazione dell’ipotesi criminosa da parte del P.M.
(perché, in tal caso, sarebbe esclusa qualsiasi forma di tutela dell’indagato), e senza compiere altro
accertamento, ma, pur senza effettuare un accertamento vero e proprio della fondatezza dell’accusa,
riservata alla fase del merito, deve comunque accertare la concreta e non solo astratta sussistenza
della condotta criminosa contestata alla luce, non solo delle prospettazioni dell’accusa, ma anche
tenendo conto di tutte le risultanze istruttorie, comprese le deduzioni della difesa,
Quanto poi all’altro requisito del periculum in mora, il giudice del riesame hanno ritenuto la
sussistenza con motivazione apodittica rilevando che non può ritenersi manifestamente infondata
l’ipotizzabilità in astratto dell’accusa, senza argomentare sulle ragioni per le quali deve ritenersi
sussistente il periculum di protrazione o di aggravamento delle conseguenza del reato. Poiché in
presenza di sequestro probatorio, ipotesi che ricorre nel caso di specie, il sequestro preventivo deve
ritenersi ammissibile solo ove sussista il presupposto giustificativo dell’adozione del nuovo
provvedimento rappresentato dalla necessità di evitare il protrarsi dell’iter criminoso di un reato e di
impedire nuovi reati o garantirne la confiscabilità (Cass. n. 14644/2005).
Alla stregua di tali principi la sussistenza del periculum in mora esigeva una puntuale e
circostanziata motivazione essendo i beni già sottoposti a sequestro probatorio, a maggior ragione si

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rileva che l’apparecchiatura sequestrata non era già funzionante al momento della sottoposizione a
sequestro (contrariamente a quanto sostenuto dal riesame).
Quanto poi al nesso di pertinenzialità degli strumenti sequestrati rispetto al reato, e al nesso di
causalità fra impianto sequestrato e segnale irradiato, i giudici del riesame non hanno preso affatto
in considerazione le doglianze mosse al riguardo dalla difesa, secondo cui la Polizia non precisa
sulla base di quali elementi ha potuto accertare che il segnale è riconducibile all’impianto di
Camposauro, non indicando neppure in cosa consistono “i mezzi idonei impiegati per

l’accertamento”, tanto più che in quella località esistono almeno 150 impianti simili a quello caduto
in sequestro, ragione per cui è difficile sostenere che i rilevi per aria attraverso non meglio precisate
apparecchiature in dotazione alla PG possano consentire di “inseguire il segnale” fino all’impianto
sequestrato.
A fronte di specifici elementi, forniti da un consulente tecnicamente qualificato, il Tribunale del
riesame risponde con una motivazione del tutto svincolata da tali elementi ai quali non dà alcuna
risposta e che sconfina nel vizio di travisamento laddove afferma che l’impianto risulta
regolarmente alimentato e che sullo stesso non venivano irradiati segnali diversi.

Ritenuto in diritto

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Come è noto, infatti, in tema di
sequestro preventivo la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del
tribunale del riesame, non deve tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito
concernente la responsabilità dell’indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve
limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante
una valutazione prioritaria della antigiuridicità penale del fatto ( Cass. Sez. Un. 7 novembre 1992,
Midolini).
Invero le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali di cui all’art. 273 c.p.p.
non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali. Dunque ai fini della verifica
di legittimità del sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni
valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi ed alla
colpevolezza dell’indagato (Sez. Un. 23 aprile 1993, Gifuni).
Ciò comporterebbe, infatti, un snaturamento della procedura incidentale di riesame impiegata per
una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con evidente usurpazione di poteri che sono per
legge riservati al giudice del procedimento principale (Cass. Sez. Un. n. 7/2000).
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Orbene, nel caso di specie il Tribunale del riesame ha correttamente assolto al compito di controllo
ad esso devoluto, senza incorrere in alcuna violazione dei richiamati principi, in quanto ha valutato
su di un piano di astrattezza l’antigiuridicità dei fatti oggetto dell’accusa, limitandosi ad una verifica
di compatibilità tra la enunciata ipotesi accusatoria e le emergenze esistenti nonché alla attribuibilità
del prospettato illecito all’indagato.
In particolare il giudice del riesame del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del suddetto delitto

Benevento. Tali indagini, come evidenziato nell’ordinanza impugnata, avevano consentito
l’accertamento, tramite l’impiego di apposita apparecchiatura di controllo delle emissioni,
dell’esatta ubicazione dell’emissione radiotelevisiva in tecnica DVTB operante sul canale 25 UHF e
la verifica che tale emissione proveniva dal traliccio e casotto di pertinenza della proprietà
dell’indagato, titolare dell’emittente televisiva TV 7 Benevento.
Il ricorrente, di contro, inammissibilmente propone, al riguardo, questioni che in concreto involgono
il merito del giudizio in quanto estendono il tema del decidere alla fondatezza della pretesa punitiva,
problematica di per sé esulante dai limiti del procedimento incidentale in esame (Sez. Un. n.
7/2000).
Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del
ricorrente a pagare le spese del procedimento oltre alla somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rIgsAs•
o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 settembre 2014.

facendo riferimento alle indagini compiute dalla Polizia Postale di Napoli e dalla Polizia di Stato di

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