Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40265 del 26/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40265 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

AMITRANO LUIGI, n. 25/08/1952 a Forio

D’ABUNDO MADDALENA, n. 20/01/1960 a Forio

avverso la sentenza della Corte d’appello di NAPOLI in data 18/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. S. Spinaci, che ha chiesto l’annullamento dell’impugnata
sentenza, senza rinvio, limitatamente all’omessa revoca dell’ordine di
demolizione e il rigetto, nel resto;

Data Udienza: 26/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 18/03/2014, depositata in data 17/05/2014, la
Corte d’appello di NAPOLI, in parziale riforma della sentenza del tribunale di
NAPOLI, sez. dist. ISCHIA, emessa in data 20/07/2009, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di AMITRANO LUIGI e D’ABUNDO MADDALENA in ordine

per intervenuta prescrizione nonché, nei confronti del solo AMITRANO LUIGI in
ordine al reato di violazione di sigilli contestato al medesimo sino al 7/02/2006
perché estinto per intervenuta prescrizione, per l’effetto rideterminando la pena
inflitta ai medesimi, per i residui reati loro ascritti, ritenuto più grave il reato di
cui all’art. 181, comma 1-bis, d. Igs. n. 42 del 2004, con il concorso delle già
riconosciute attenuanti generiche, nella misura di 1 anno e 2 mesi di reclusione
quanto ad AMITRANO e di mesi 6 di reclusione, quanto alla D’ABUNDO,
confermando nel resto l’impugnata sentenza; per migliore intelligibilità del
ricorso, pertanto, residuano al giudizio di questa Corte: a) il reato di violazione di
sigilli contestato al solo AMITRANO per le condotte successive al 7/02/2006; b) il
delitto paesaggistico contestato ad entrambi i ricorrenti (contestato come
accertato in data 30 marzo 2008).

2. Hanno proposto ricorso AMITRANO LUIGI e D’ABUNDO MADDALENA a mezzo
di difensore fiduciario — procuratore speciale cassazionista, impugnando la
sentenza predetta con cui deducono cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., sotto il profilo dell’insufficienza ed illogicità della motivazione e
dell’erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 157 cod. pen., per non
aver la Corte d’appello dichiarato l’intervenuta estinzione per prescrizione del
reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d. Igs. n. 42 del 2004.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver il giudice di
appello dichiarato estinto per prescrizione anche il delitto paesaggistico, atteso
che, nel caso in esame, sarebbe stata configurabile la sola contravvenzione del
comma 1 dell’art. 181, d. Igs. n. 42 del 2004; sul punto, osservano i ricorrenti
che il sito delle opere oggetto di contestazione era già stato oggetto di un
provvedimento di sequestro risalente all’anno 2005 e che l’accertamento da cui
aveva tratto origine il procedimento risulta datato 7/02/2006; tanto premesso,
né il PM né i giudici di merito avrebbero fornito alcuna motivazione in ordine alla
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ai reati contravvenzionali loro ascritti contestati fino al 19/05/2008 perché estinti

corretta datazione delle nuove opere oggetto di contestazione; l’illogicità della
motivazione, in particolare, emergerebbe dal fatto che, mentre per i reati
contravvenzionali contestati la Corte ha prosciolto i ricorrenti ritenendo che il
dies a quo dovesse essere considerato prossimo alla data della prima violazione
del 7/02/2006, diversamente, per il delitto paesaggistico, non sarebbe stato
applicato il principio del

favor rei,

senza quindi dichiararlo estinto per

materia, sostengono i ricorrenti che anche la più recente e rigorosa
giurisprudenza che impone all’imputato un onere probatorio sulla più remota
datazione delle opere, richiede pur sempre un onere motivazionale rafforzato per
il giudice che ritenga di non poter applicare il principio del favor rei; nel caso in
esame, non vi sarebbe certezza in ordine alla commissione delle opere e le
prospettazioni difensive concernenti una diversa ed anticipata datazione delle
opere sarebbero basate su elementi fattuali e concreti (opere di fattura non
recente; assenza di lavori in corso o di attrezzature in loco); la Corte territoriale
non avrebbe assolto a tale onere motivazionale “rafforzato”, non avendo indicato
gli elementi concreti da cui dedurre che il dies a quo andasse identificato con
quello del sequestro anche al fine della corretta normativa da applicare al caso
esaminato che, in particolare, sostengono i ricorrenti, escludeva in applicazione
del predetto principio, l’applicabilità del delitto paesaggistico, in quanto non
ancora in vigore al momento della consumazione del reato “istantaneo” di cui
all’art. 181, comma 1- bis, d. Igs. n. 42 del 2004.

2.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza ed illogicità della motivazione e
dell’erronea applicazione di legge, in relazione all’art. 181, comma 1-bis, d. Igs.
n. 42 del 2004 e, precisamente: a) in ordine alla natura dell’intervento
contestato, all’erronea qualificazione dello stesso come delitto e non come
contravvenzione ed all’omessa derubricazione dello stesso nella fattispecie
contravvenzionale; b) in ordine all’omessa verifica dell’offensività specifica della
condotta in relazione all’indimostrato danno al paesaggio ed all’omessa
pronuncia sui motivi di appello ed ultrapetizione; c) in ordine, infine, all’omessa
motivazione sui motivi di appello relativi alla mancata indicazione degli estremi
del provvedimento ministeriale impositivo del vincolo nonché per violazione
dell’art. 24 Cost. e del divieto di irretroattività della legge penale.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver il giudice di
appello provveduto alla derubricazione del delitto paesaggistico nella
corrispondente contravvenzione paesaggistica prevista dal comma 1 dell’art.
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prescrizione; richiamata, sul punto, l’evoluzione giurisprudenziale di legittimità in

181, d. Igs. n. 42 del 2004, essendo databili le opere in data antecedente
all’entrata in vigore della modifica normativa che ha introdotto il c.d. delitto
paesaggistico; sul punto, i giudici di appello non avrebbero fornito alcuna
motivazione, condividendo acriticamente quanto affermato dal giudice di primo
grado e, quindi, erroneamente ritenendo che le opere in contestazione finalizzate
alla manutenzione straordinaria ed all’esecuzione delle opere di finitura del

dell’entrata in vigore della fattispecie delittuosa in questione) fossero riferibili
all’epoca successiva dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 181, d. Igs.
n. 42 del 2004; i giudici territoriali non avrebbero peraltro considerato che il
reato in esame non poteva ritenersi sussistere difettando nel caso di specie
l’immutazione dello stato dei luoghi e la sua prova, richiamando sul punto una
decisione di questa Corte risalente al 1994 relativa ad abusi eseguiti nei Giardini
Poseidon dell’Isola di Ischia, donde, in mancanza di un accertamento del grado
di incidenza e di rilevanza della modifica non sarebbe stato possibile ritenere
configurabile il reato; del resto, si aggiunge, i giudici di appello non avrebbero
motivato circa la reale offensività specifica dell’intervento realizzato (che,
secondo la tesi dei ricorrenti, difetterebbe, in quanto si sarebbe trattato di opere
di finitura e manutenzione, correlati ad esigenze di igiene e sicurezza, senza
alcuna “verticalizzazione” atta ad offendere od occludere visioni panoramiche,
prospettiche o di insieme, che sarebbero state peraltro impossibili in quel sito)
né sulla sussistenza del danno al paesaggio che tale intervento avrebbe
provocato, sostenendo che il reato in questione non è reato di pericolo o formale,
a tal fine richiamando giurisprudenza di questa Corte, difettando anche qualsiasi
valutazione in ordine ai casi sottratti all’autorizzazione paesaggistica ex art. 149,
lett. b), d. Igs. n. 42 del 2004; ancora, difetterebbe qualsivoglia indicazione circa
la sussistenza del vincolo paesaggistico sull’immobile oggetto dell’intervento,
esigendo la norma – per la configurabilità del delitto di cui al comma 1-bis – che
i lavori intervengano su immobili o aree dichiarati di notevole interesse pubblico
con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori; nella specie, si sostiene, non sarebbe assolutamente applicabile la norma
in esame in quanto l’area non sarebbe stata dichiarata di notevole interesse
pubblico con provvedimento anteriore, non esistendo alcuno specifico vincolo
gravante sull’immobile in questione né contenendo il capo di imputazione alcun
riferimento al provvedimento impositivo del vincolo, sicchè, trattandosi di
elemento costitutivo del reato, la mancata indicazione ne determinerebbe
l’insussistenza; conclusivamente, attesa la documentata preesistenza del
manufatto, già sequestrato in data 28/10/2005, i giudici di appello avrebbero
4

preesistente corpo di fabbrica (iniziato, secondo la tesi dei ricorrenti, ben prima

dovuto dichiarare prescritto anche il reato di cui all’art. 181, comma 1-bis, d. Igs.
n. 42 del 2004, previa sua derubricazione nell’ipotesi del comma 1, in quanto il
reato doveva intendersi iniziato al momento di realizzazione delle opere,
momento riferibile certamente al preesistente corpo di fabbrica di cui
all’imputazione ed esistente in loco “svariati anni prima il 7/10/2006”, dunque
ben prima dell’entrata in vigore della norma che ha introdotto il delitto

penale.

2.3. Deduce, la sola D’ABUNDO, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 606,
lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., sotto il profilo della inesistenza, mancanza,
insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e dell’erronea
applicazione di legge, in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen., per mancato
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ed
omessa pronuncia sul relativo motivo di appello, sospensione condizionale che
avrebbe potuto tutt’al più essere subordinata alla demolizione, ma che sarebbe
stata confermata solo implicitamente in appello nonostante la mancata revoca
dell’ordine di demolizione.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver il giudice di
appello motivato in ordine al diniego del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. alla
ricorrente D’Abundo, nonostante sussistessero le condizioni soggettive per la sua
concedibilìtà, atteso che la stessa era gravata da un unico precedente per reato
edilizio relativo allo stesso immobile; inoltre, i giudici di appello, nonostante la
declaratoria di estinzione per i reati urbanistici, non avrebbero revocato l’ordine
di demolizione.

2.3. Deducono, con il quarto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., sotto il profilo della mancanza della motivazione e dell’erronea
applicazione di legge, in relazione all’art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del
2001, non avendo i giudici di appello provveduto a revocare l’ordine di
demolizione nonostante l’intervenuta declaratoria di estinzione dei reati
urbanistici loro ascritti.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver il giudice di
appello revocato, come invece era suo dovere, revocato l’ordine di demolizione
del manufatto abusivo, nonostante l’intervenuta declaratoria di proscioglimento
per tutti i reati contravvenzionali, in particolare per quello di cui all’art. 44, lett.
c), d.P.R. n. 380 del 2001.

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paesaggistico, con conseguente violazione del divieto di irretroattività della legge

2.5. Deducono, con il quinto motivo, il vizio di cui all’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione e dell’erronea
applicazione di legge, in relazione all’art. 157 cod. pen., non avendo la Corte
d’appello dichiarato la prescrizione di tutti i reati ascritti in applicazione del
principio del favor rei.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per non aver il giudice di

reato dovesse intendersi consumato il giorno dell’apposizione del sequestro,
donde l’intervenuta prescrizione degli stessi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono parzialmente fondati.

4.

Ed invero, seguendo l’ordine sistematico suggerito dalla struttura

dell’impugnazione di legittimità, può procedersi con l’esame del primo ed il
secondo motivo di ricorso, che, attesa l’omogeneità dei profili di doglianza mossi
e lo stretto legame logico che li unisce, possono essere trattati congiuntamente.

4.1. I motivi, comuni ad entrambi i ricorrenti, sono infondati.
Ed invero, è pacifico che il delitto paesaggistico oggetto di contestazione ad
entrambi risulta essere stato correttamente contestato; emerge dalla sentenza
impugnata che risulta, per tabulas, che l’area su cui insisteva l’intervento edilizio
abusivo, per le sue caratteristiche paesaggistiche, era stata dichiarata di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento (si tratta del D.M.
12.01.1958). Deve, poi, rilevarsi che è pacifico nella giurisprudenza di questa
stessa Sezione che la fattispecie delittuosa di cui all’art. 181, comma primo bis
lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – esecuzione di lavori senza la
prescritta autorizzazione su immobili o aree dichiarati di notevole interesse
pubblico, introdotta dall’art. 1, comma 36 lett. c), legge 15 dicembre 2004 n.
308 -, è configurabile anche se la dichiarazione è avvenuta con provvedimento
emesso ai sensi delle disposizioni previgenti; peraltro, trattandosi di
dichiarazione di notevole interesse pubblico (nel caso di specie, effettuata con il
D.M. 12 gennaio 1958), non è necessaria alcuna notificazione del vincolo ai
proprietari o ad altri soggetti interessati (v., tra le tante: Sez. 3, n. 45609 del
09/11/2005 – dep. 16/12/2005, Pastore, Rv. 232641); inoltre, il reato di cui
all’art. 181, comma primo bis, lett. a), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è
configurabile anche se la dichiarazione di notevole interesse pubblico sia
6

appello dichiarati estinti per prescrizione tutti i reati contestati, nonostante il

intervenuta — come nel caso di specie – con provvedimento emesso ai sensi
delle disposizioni previgenti (Sez. 3, n. 9278 del 26/01/2011 -dep. 09/03/2011,
Berti, Rv. 249755).
Quanto al momento di consumazione, deve essere qui precisato che, al pari della
contravvenzione paesaggistica di cui all’art. 181, comma primo, del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, anche il delitto paesaggistico di cui al comma 1bis, qualora

realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura
permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la
cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n. 28934 del 26/03/2013
– dep. 08/07/2013, Borsani, Rv. 256897).
Il problema, dunque, è individuare il momento in cui può ritenersi cessata la
permanenza. Orbene, osserva sul punto il Collegio che la contestazione in esame
reca come data di accertamento il 30/03/2008; è ben vero che l’ultimo sequestro
venne eseguito in data 7/02/2006, ma è altrettanto vero che, per come emerge
dalla sentenza di appello e da quella di primo grado (donde è consentito,
trattandosi di doppia conforme sul punto, la vicendevole integrazione delle
motivazioni, che si saldano in un unicum) i lavori erano in corso alla data
dell’accertamento, come risulta dalla denuncia dei fratelli Amitrano depositata in
data 20/03/2008 al Comune di Forio, trattandosi di lavori di completamento del
fabbricato oggetto dell’ordine di demolizione n. 219/05, essendo infatti l’area
stata dissequestrata come risulta dalla c.n.r. del 30/03/2008, documenti tutti
acquisiti ed utilizzabili in quanto facenti parte della documentazione valutata dal
primo giudice a seguito del giudizio abbreviato richiesto.
Ne consegue, dunque, che non essendo al momento dell’accertamento l’area in
sequestro, il momento di cessazione della permanenza, trattandosi di lavori che
erano proseguiti successivamente al dissequestro ed in corso al momento
dell’accertamento del 30/03/2008, è individuabile alla data dell’accertamento
medesimo, in base al principio consolidato secondo cui qualora in un reato
permanente la condotta venga interrotta e successivamente ripresa, il termine
della prescrizione decorre dal momento della cessazione finale (Sez. 3, n. 5480
del 12/12/2013 – dep. 04/02/2014, Manzo, Rv. 258930), che, non essendovi
elementi per poterlo ritenere individuabile alla data della sentenza di primo
grado (20/07/2009), deve essere quindi individuato nella data dell’accertamento
(30/03/2008).
Sul punto, infatti, si è correttamente affermato che, in presenza di un reato
permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta
“aperta” o a “consumazione in atto”, senza indicazione della data di cessazione
7

sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di

della condotta illecita, la regola di “natura processuale” per la quale la
permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado
non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando
all’accusa l’onere di fornire la prova a carico dell’imputato in ordine al protrarsi
della condotta criminosa fino all’indicato ultimo limite processuale (Sez. 1, n.
39221 del 26/02/2014 – dep. 24/09/2014, P.G. in proc. Saputo e altro, Rv.

omissione di lavori in edifici che minacciano rovina la cui consumazione, agli
effetti della prescrizione, è stata fatta decorrere dalla data dell’accertamento del
fatto).
Ne discende, pertanto, che, avuto riguardo al termine di prescrizione massima
del delitto paesaggistico per cui si procede (anni 7 e mesi 6), il termine di
prescrizione, individuato il dies a quo di decorrenza alla data del 30/03/2008,
maturerà solo in data 30/09/2015, successiva alla decisione di questa Corte.
Ulteriore conseguenza, dunque, è che le pretese omissioni motivazionali della
Corte territoriale denunciate nel secondo motivo, in realtà non inficiano la
sentenza impugnata, trovando applicazione il principio secondo cui in sede di
legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica
deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla
motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la
ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.,
che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione
della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una
valida alternativa (Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013 – dep. 15/01/2014, Cento e
altri, Rv. 259643).

4.2. Proseguendo nell’esame dei motivi di ricorso, può essere esaminato il
motivo esclusivo della D’Abundo, per non aver il giudice di appello motivato in
ordine al diniego del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. alla ricorrente
D’Abundo, nonostante sussistessero le condizioni soggettive per la sua
concedibilità, atteso che la stessa era gravata da un unico precedente per reato
edilizio relativo allo stesso immobile.
Il motivo è inammissibile, non risultando dall’impugnata sentenza né specificato
nel relativo motivo di ricorso che la richiesta di riconoscimento del beneficio della
sospensione condizionale della pena fosse stata chiesta nei motivi di appello;
dalla lettura della sentenza impugnata, infatti, emerge che l’unica richiesta della
D’Abundo era quella assolutoria per non aver commesso il fatto; non rileva,
peraltro, la circostanza che tale richiesta fosse stata avanzata in sede di
8

260511, principio affermato in relazione a fattispecie relativa al reato di

discussione (come emerge dalla lettura del motivo di ricorso a pag. 18, ove si
legge “nonostante la richiesta di benefici avanzata dalla difesa”),

atteso che è

pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice d’appello non è tenuto
a concedere d’ufficio la sospensione condizionale della pena né a motivare
specificamente sul punto, quando l’interessato si limiti, nell’atto di impugnazione
e in sede di discussione, ad un generico e assertivo richiamo dei benefici di

l’accoglimento della richiesta (Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013 – dep.
15/01/2014, Shehi, Rv. 258487), non rilevando ovviamente che di tali elementi
fattuali vi sia menzione nel motivo di ricorso in sede di legittimità, dovendo
infatti l’illustrazione relativa essere svolta o in sede di atto di appello o in sede di
discussione davanti al giudice di merito.

5. Fondati, invece, si appalesano gli ultimi due motivi.

5.1. Ed infatti, quanto al motivo con cui si censura la sentenza per non aver il
giudice di appello revocato, come invece era suo dovere, l’ordine di demolizione
del manufatto abusivo, nonostante l’intervenuta declaratoria di proscioglimento
per tutti i reati contravvenzionali, in particolare per quello di cui all’art. 44, lett.
c), d.P.R. n. 380 del 2001, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che
l’estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva dichiarata dal
giudice d’appello comporta la conseguente dichiarazione di revoca dell’ordine di
demolizione impartito con la sentenza di primo grado, atteso che questo
consegue alle sole sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 44 d.P.R. 6
giugno 2001 n. 380 come disposto dall’art. 31, comma nono, del citato d.P.R.
(Sez. 3, n. 8409 del 30/11/2006 – dep. 28/02/2007, Muggianu, Rv. 235952).
Ne discende, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza nei
confronti di entrambi i ricorrenti quanto all’omessa revoca dell’ordine di
demolizione, che può essere eliminato da questa Corte ai sensi dell’art. 620, lett.
I), cod. proc. pen.

5.2. Quanto, poi, all’ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza per
non aver il giudice di appello dichiarato estinti per prescrizione tutti i reati
contestati, nonostante il reato dovesse intendersi consumato il giorno
dell’apposizione del sequestro, la doglianza — attesa la fondatezza del precedente
motivo — impone l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato di
violazione di sigilli, contestato al solo Amitrano, sino alla data del 26/09/2007.

9

legge, senza indicare alcun elemento di fatto astrattamente idoneo a fondare


Ed infatti, poiché risultano già interamente dichiarati prescritti ì fatti sino al
7/02/2006, deve tenersi conto dei sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria;
risulta che un primo sequestro venne eseguito in data 16/11/2006 ed un
secondo, ed ultimo sequestro, venne eseguito in data 19/05/2008; avuto
riguardo, quindi, al termine di prescrizione massima per il delitto in esame (anni
7 e mesi 6) e tenuto conto della non manifesta infondatezza del motivo di

estinti per prescrizione i fatti successivi al 7/02/2006 (dunque dall’8/02 in poi)
sino al 26/09/2007 (atteso che, per i fatti commessi in tal data, nel termine di
prescrizione che sarebbe dovuto maturare in data 26/03/2015, vanno computati
anche gg. 60 di sospensione – v. pag. 2 della sentenza impugnata -, con
conseguente individuazione del termine finale alla data del 26/05/2015, data
della presente udienza davanti a questa Corte Suprema).
Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio per prescrizione del delitto di
violazione di sigilli ascritto all’Amitrano, limitatamente ai fatti commessi sino al
26/09/2007 compreso, cui segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della
Corte d’appello di Napoli per la rideterrninazione della pena da infliggersi
all’Amitrano, divenendo esecutiva nei suoi confronti la condanna sia per il delitto
di cui all’art. 181, comma 1 bis, d. Igs. n. 42 del 2004 che per il delitto di
violazione di sigilli, limitatamente ai fatti successivi al 26/09/2007 e sino alla
data del secondo sequestro, individuata nel 19/05/2008. Per la D’Abundo,
diversamente, la sentenza è invece divenuta integralmente irrevocabile anche in
punto di pena non essendo prescritto il delitto paesaggistico per le ragioni dianzi
esposte.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AMITRANO
LUIGI per i reati di cui all’art. 349, cpv., cod. pen., commessi dall’8/02/2006 al
26/09/2007 per essere gli stessi estinti per prescrizione, e rinvia ad altra Sezione
della Corte d’Appello di NAPOLI per la rideterminazione della pena; annulla senza
rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AMITRANO LUIGI e D’ABUNDO
MADDALENA, limitatamente all’omessa revoca dell’ordine di demolizione, che
elimina, e rigetta, nel resto, i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 26/05/2015

impugnazione illustrato nel paragrafo che precede, devono essere dichiarati

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