Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4026 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4026 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRIMALDI PIETRO N. IL 08/04/1940
avverso la sentenza n. 848/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 28/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 15339/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato) è inammissibile, in quanto è inammissibile, sia perché la censura è
“aspecifica”, difettando della necessaria correlazione con le ragioni poste a
fondamento del provvedimento impugnato (la Corte territoriale ha bene spiegato le
ragioni della ritenuta responsabilità dell’imputato e diversi elementi da essa valutati
non sono stati considerati dal ricorrente) risolvendosi nella pedissequa reiterazione
della doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di
merito, sia perché sottopone alla Corte profili relativi al merito della valutazione
delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità;
– il secondo e il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione
della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata derubricazione del
delitto contestato nella contravvenzione di cui all’art. 712 cod. pen. e in ordine alla
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen.) sono
inammissibili, in quanto la motivazione dei giudici di merito in ordine a tali punti è
specifica ed esente da vizi logici e giuridici e, pertanto, non sindacabile in sede di
legittimità;
– il quarto di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge penale
nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione della pena) è parimenti
inammissibile, in quanto al giudice di merito spetta un potere discrezionale nella
determinazione della pena, che egli esercita in aderenza ai principi enunciati negli
artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che le statuizioni relative alla
determinazione della pena non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo il caso
che la motivazione sia del tutto mancante o sia contraddittoria o manifestamente
illogica (Cass., sez. un., n. 10713 del 25/02/2010 Rv. 245931; Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Grimaldi Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
ha rodotto la pena irrogata dal primo giudice, in quanto ritenuto responsabile del
reato di ricettazione;

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