Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40252 del 19/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 40252 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
1.

Cutroneo Massimiliano, nato a Sanremo il 16/09/1974;

2.

Sgrò Carmelo, nato a Oppido Mamertina il 06/08/1982,

avverso la sentenza del 27/03/2014 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 sigg.ri Massimiliano Cutroneo e Carmelo Sgrò ricorrono, con separati
atti, per l’annullamento della sentenza del 27/03/2014 della Corte di appello di
Genova che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto ed C
5.000,00 di ammenda loro inflitta il 18/03/2013 dal Tribunale di Sanremo per il
reato di cui all’art. 259, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, perché, quale
amministratore unico e legale rappresentante della società «SP. COSTRUZIONI

Data Udienza: 19/12/2014

S.r.l.» lo Sgrò, di dipendente della società il Cutroneo, avevano introdotto nel
territorio dello Stato, un carico di rifiuti speciali pericolosi (terre e rocce da scavo
contenenti arsenico oltre i limiti consentiti) trasportati a bordo di un autocarro di
proprietà della società, condotto dal Cutroneo, e destinati a smaltimento in
assenza di formulario di identificazione, della prescritta autorizzazione e notifica
alle autorità competenti, dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
In tal modo effettuavano una spedizione transfrontaliera di rifiuti costituenti

2.Con unico motivo di ricorso il Cutroneo eccepisce, ai sensi dell’art. 606,
lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione circa il primo motivo di appello
con il quale aveva contestato la natura di rifiuto del materiale rinvenuto
sull’autocarro da lui condotto che, deduce, era destinato a dei lavori di
ristrutturazione in corso presso l’abitazione dello Sgrò e comunque l’assenza di
consapevolezza di tale natura, essendo convinto, appunto, che il materiale
avesse tale destinazione.

3. Con due motivi lo Sgrò eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., omessa motivazione in ordine al beneficio della sospensione condizionale
della pena, richiesto in sede di appello (primo motivo), e contraddittorietà della
motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo
motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. E’ fondato il solo primo motivo di ricorso dello Sgrò; sono palesemente
infondati l’altro motivo e il ricorso del Cutroneo.

5.Come già ampiamente spiegato dai Giudici della fase di merito, all’epoca
del fatto il riutilizzo, quali sottoprodotti, delle terre e rocce da scavo doveva
avvenire esclusivamente in base alle condizioni e secondo le procedure descritte
dall’art. 186, d.lgs. n. 152 del 2006, in assenza delle quali esse erano (e ancor
oggi sono, ancorché in base a diversa disciplina) senz’altro sottoposte alle
disposizioni in materia di rifiuti.
Fermo restando che la presenza di arsenico in misura superiore ai limiti
consentiti esclude il riutilizzo come sottoprodotti delle rocce e terre da scavo (il
che già di per sé costituisce profilo assorbente che rende superfluo l’esame del
ricorso), va in ogni caso ribadito – per restare nell’alveo dell’eccezione sollevata
dal Cutroneo – che, secondo quanto costantemente insegnato da questa Corte
Suprema, l’esclusione dall’applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e

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traffico illecito. Fatto indicato come commesso in Ventimiglia il 12/03/2010.

rocce da scavo è subordinata alla prova positiva, gravante sull’imputato, della
loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre
compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d’esclusione della
deroga, ovvero dell’esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai
massimi consentiti (Sez. 3, n. 37280 del 12/06/2008, Picchioni, Rv. 241087; cfr.
anche Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504; Sez. 3, n.
35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784).
Non è perciò sufficiente la generica deduzione difensiva della destinazione

6.Quanto alla mancata concessione delle circostanze generiche,
genericamente invocate in sede di appello e motivata dalla Corte territoriale sulla
considerazione dell’assenza di elementi positivi cui ancorarle (non specificamente
dedotti in sede di impugnazione), osserva questa Suprema Corte che si tratta di
giudizio corretto che fa buon governo dei principi espressi in materia da questa
Corte di legittimità secondo cui «in tema di attenuanti generiche, posto che la
ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al
giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione
prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni
tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva
che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per
scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi
ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo,
l’affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che
necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione
dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a
giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (Sez. 1, n. 11361 del
19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nonché Sez. 5, 7562 del 17/01/2013, La
Selva, Rv. 254716).

7.E’ invece fondata la doglianza relativa alla totale mancanza di motivazione
in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto con i
motivi di appello ma sulla quale la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.
Poiché non emergono, “ictu ocu/i”,

ragioni ostative all’applicazione del

beneficio la sentenza deve essere annullata, limitatamente al beneficio della
sospensione condizionale della pena chiesta dallo Sgro, con rinvio ad altra
Sezione della Corte di appello di Genova.
Nel resto il suo ricorso deve essere respinto.

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delle rocce alla realizzazione di un’opera privata.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal Cutroneo
consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia
ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),
l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei
motivi dedotti, nella misura di C 1000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso di Cutroneo Massimiliano e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sgrò Carmelo, limitatamente
al beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra Sezione
della Corte di appello di Genova.
Rigetta nel resto.
Così deciso il 19/12/2014

P.Q.M.

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