Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4025 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4025 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STELLA TOMMASO N. IL 12/10/1945
avverso la sentenza n. 5541/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

Ai?
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“Eas.zot.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 15306/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale eccepisce la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 707 cod. pen. per violazione degli artt. 3, 25, 27 e 177 Cost.)
è manifestamente infondato, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale
n. 225 del 2008, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 707 cod. pen., confermando la conformità a Costituzione
della fattispecie di reato de qua;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale con riferimento alla sussistenza della specifica attitudine degli
strumenti sequestrati ad aprire o forzare le serratura) è inammissibile, in quanto
sottopone alla Corte una questione in fatto, la cui decisione non è sindacabile in
sede di legittimità ove – come nel caso di specie – sorretta da motivazione esente
da vizi logici e giuridici;
– il terzo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge penale
nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti
generiche) è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità,
che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163), anche
considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che
il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244);
Ritenuto che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 23428 del 22/03/2005 Rv. 231164; Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 Rv.
217266);
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembr

Ritenuto che Stella Tommaso ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte
di Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia per il reato di cui all’art. 707 cod.
pen.;

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