Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 40245 del 22/09/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 40245 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
• ZERBI Antonio, nato a Polistena il giorno 19/10/1959
avverso la sentenza n. 271/2014 in data 30/12/2014 del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palmi;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal relatore dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 30/12/2014, applicava
nei confronti di ZERBI Antonio la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p.,
in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 81, 110, 644, commi 1 e 5, nn. 3 e 4,
cod. pen. e di cui agli artt. 99, 81, 110 cod. pen. e 132 D.Lvo 385/93 T.U.L.B.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa valutazione
delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza contenendo sterili
argomentazioni che si pongono in contrasto con un consolidato orientamento di
questa Corte Suprema.
Nella motivazione della sentenza impugnata il Giudice ha espressamente e
testualmente chiarito che “sulla base degli atti non deve essere pronunciata una
sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., esistendo
sufficienti elementi circa la sussistenza del fatto, la corrispondenza del medesimo
ad ipotesi di reato e l’attribuibilità dello stesso all’imputato (con esclusione quindi

J

Data Udienza: 22/09/2015

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
(Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene
equa, di euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla
cassa delle ammende.
Così deciso i
oma il 22 settembre 2015.

dell’evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento
attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità”
dopodiché ha addirittura fatto richiamo riassuntivo alle principali risultanze
processuali.
E’ appena il caso di ricordare che è principio costantemente affermato dalla
Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n.
10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si
è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo, come detto,
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.

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