Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4024 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4024 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIFONE MARIO N. IL 26/06/1971
avverso la sentenza n. 1672/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;

Data Udienza: 16/12/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SETTIMA PENALE

proc. n. 15266/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

Atteso che:
– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della legge
penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità
dell’imputato in ordine al delitto di ricettazione) è inammissibile, in quanto
sottopone alla Corte – sotto mentite spoglie – profili relativi al merito della
valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come
nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e
coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicché deve escludersi tanto la
mancanza quanto la manifesta illogicità della motivazione, quali vizi «di
macroscopica evidenza», «percepibili “ictu ocull”» (cfr. Cass., sez. un., n. 24 del
24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074) che
circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione
in facto;
– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la erronea applicazione della
legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla mancata derubricazione
del delitto ricettazione nella contravvenzione di acquisto di cose di sospetta
provenienza) è inammissibile, sia perché la doglianza non risulta essere stata
previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di
inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo
dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (p. 3), che l’odierno
ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se
incompleto o comunque non corretto, sia – in ogni caso – perché la l’impossibilità
della invocata derubricazione è implicitamente motivata alla stregua della
dimostrata sussistenza del dolo della ricettazione;
Ritenuto che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Settima Sezione Penale,
addì 16 dicembre 2014.

Ritenuto che Trifone Mario ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di
Appello di cui in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale è stato condannato alle pene di giustizia in quanto ritenuto responsabile del
reato di ricettazione;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA