Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4022 del 10/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 4022 Anno 2014
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ZAMPETTI UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
PARENTE GIUSEPPE N. IL 05/03/1954
avverso l’ordinanza n. 6679/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ai &(L E 1-14 2 7,27 T Ai,trd,a-v
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Cf VALLO, /e, .4-0/j,
c-C-e4.1,7

Data Udienza: 10/01/2014

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza in data 18.09.2013 il Tribunale di Napoli, pronunciando ai sensi
dell’art. 310 Cod. proc. pen. sull’appello proposto da Giuseppe Parente avverso
l’ordinanza 23.08.2013 del Gip della stessa sede con la quale era stata rigettata la
richiesta dell’indagato di revoca o sostituzione della misura custodiale in carcere, in
accoglimento del gravame revocava nei suoi confronti l’ordinanza genetica.Il Parente è indagato per il reato di partecipazione all’associazione per delinquere

Giugno 2010, con l’addebito specifico di fungere da referente per il gruppo Schiavone
in area emiliana, nonché da interlocutore privilegiato con il comparto imprenditoriale
emiliano e rumeno.Orbene, rilevava il Tribunale come dal complesso degli elementi refluenti dalle
numerose intercettazioni telefoniche captate in un lungo periodo (2008-2010)
risultasse la conoscenza e la non occasionale frequentazione, da parte dell’indagato,
sia di Nicola Schiavone, capo indiscusso della consorteria, sia di altri esponenti
apicali del clan; da tutto ciò, peraltro, in mancanza di ulteriori elementi di maggiore
specificazione, non poteva trarsi la conclusione che il Parente fosse un intraneo al
gruppo criminale; in particolare il Tribunale rilevava come nessuno dei collaboratori
di giustizia avesse indicato il Parente come affiliato ed altresì come alcuni suoi
interventi potessero essere giustificati semplicemente in relazione alla sua abituale
attività di imprenditore, ovvero per mera conoscenza di compaesani.In definitiva era ritenuta carente la stessa gravità del compendio indiziario in
ordine al reato di partecipazione associativa.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, che motivava l’impugnazione
deducendo vizio di motivazione, in particolare argomentando -in sintesi- nei seguenti
termini : l’ordinanza impugnata era inficiata da illogicità della motivazione sotto il
profilo dell’errato -o mancato- ricorso a consolidate massime di esperienza; ferma
essendo la realtà, non discussa, degli elementi fattuali raccolti in base alle disposte
intercettazioni, non era corretta la valutazione del significato dimostrativo di tali
elementi; in base all’id quod plerumque accidit si doveva ritenere che i continui e
plurimi contatti con soggetti di vertice del clan, la sua ammissione a riunioni
riservate, l’avere ospitato lo Schiavone nei suoi viaggi in Emilia, gli interventi presso
imprenditori legati alla consorteria, tutto ciò non potesse non dimostrare, con
corretta plausibilità inferenziale, la fondatezza -a questi fini- dell’addebito di cui al
titolo custodiale.1

pluriaggravata denominata clan dei casalesi, a far tempo dall’inizio del 2004 fino al

Considerato in diritto
1. Il ricorso della pubblica accusa, del tutto infondato, deve essere dichiarato
inammissibile.2. Ed invero deve essere rilevato dapprima come il ricorrente P.M., pur invocando
la violazione di un canone valutativo di tipo logico, sotto il profilo delle massime di
esperienze asseritamente non considerate, tende in realtà a provocare una diversa
lettura in fatto non consentita in questa sede di legittimità. L’ordinanza impugnata

propri interessi) sicuramente passibile anche di diversa interpretazione, ma di certo
plausibile, logico, coerente e, come tale, insuscettibile di censura in questa sede di
legittimità (sullo specifico punto cfr. Cass. Pen. Sez. 6°, n. 16532 in data
13.02.2007, Rv. 237145, Cassandro : “Il controllo della Corte di cassazione sui vizi
di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non
può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il
giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle
risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con
l’osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la
motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte
operate.”). In tale quadro va dunque rilevato come il provvedimento impugnato non
presenta illogicità manifeste -né il ricorrente le segnala con la richiesta puntualitàche ne inficino il costrutto argomentativo.Va poi osservato -e trattasi di rilievo altrettanto centrale- che il ricorso del P.M. è
affetto anche da palese genericità, posto che esso lamenta un’insufficienza di
metodo, una carenza di chiavi interpretative, ma non precisa (lasciandoli sullo
sfondo) i termini concreti dei risultati che, secondo il ricorrente, si dovrebbero trarre
dal materiale raccolto (sul quale, in fatto, non si discute) ed in quale quadro
penalmente rilevante l’indagato si inserisca. In realtà rimane indefinito -né il
ricorrente P.M. scioglie in alcun modo l’alternativa- se l’accusa si muova contro il
Parente ritenendo una sua partecipazione diretta all’associazione dello Schiavone (ne
sia intraneo), ovvero postulando un (più facilmente delineabile, nella fattispecie)
concorso esterno. Tale incertezza si riflette anche, inevitabilmente, sulla rilevanza di
alcuni dei raccolti elementi (si veda, in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori,
ma anche il senso delle intercettazioni) che, all’evidenza, possono avere significato
probatorio diverso a seconda che l’accusa si muova su un terreno o sull’altro.In definitiva il giudizio perplesso del Tribunale del controllo cautelare non può
essere superato, in questa sede di legittimità -allo stato ed a questi fini- in base ai
limitati ed incerti confini proposti dal ricorso.2

ha disegnato un quadro (secondo cui, in sostanza, il Parente badava soprattutto ai

Plausibilità della motivazione impugnata e genericità del ricorso costituiscono
pertanto la piattaforma di un inevitabile esito di inammissibilità dell’impugnazione
stessa.P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma il 10 Gennaio 2014 Il Presidente

II Consigliere estensore

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